§ 5.4.99 - Legge Regionale 4 gennaio 1996, n. 1.
Finanziamento straordinario a favore della «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:04/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'intento di promuovere iniziative di particolare valore morale e sociale dirette a favorire concretamente un'azione di pacificazione e [...]
Art. 2.      1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda corredata:
Art. 3.      1. Il finanziamento è concesso dal Direttore regionale dell'assistenza sociale nella misura massima del 95 per cento delle spese ritenute ammissibili ed è erogato:
Art. 4.      1. E' fatto obbligo alla Fondazione, a pena di revoca dei finanziamenti erogati, di mantenere la destinazione d'uso degli stessi per gli immobili, gli impianti e le attrezzature in relazione ai [...]
Art. 5.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996.


§ 5.4.99 - Legge Regionale 4 gennaio 1996, n. 1. [1]

Finanziamento straordinario a favore della «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra».

(B.U. 10 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1.

     1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'intento di promuovere iniziative di particolare valore morale e sociale dirette a favorire concretamente un'azione di pacificazione e solidarietà, è autorizzata a concedere alla «Fondazione Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin per i bambini vittime della guerra» un finanziamento straordinario per la ristrutturazione e l`arredamento di un immobile adibito a centro di accoglienza per i bambini vittime della guerra e le loro famiglie.

     1 bis. Nella prima applicazione della presente legge e comunque fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, la Regione è autorizzata ad assegnare il finanziamento straordinario di cui al comma 1 al «Comitato Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo per i bambini vittime della guerra», con l'obbligo per il Comitato medesimo di versare i fondi regionali alla Fondazione all'avvenuto suo riconoscimento [2].

     1 ter. Il Comitato è autorizzato ad utilizzare per gli stessi fini della Fondazione il finanziamento regionale erogato con le modalità previste dall'articolo 3 [3].

 

     Art. 2.

     1. Il finanziamento di cui all'articolo 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda corredata:

     a) dall'elenco delle spese già sostenute dalla data di costituzione della Fondazione;

     b) dal preventivo di spesa di quelle programmate per il completamento della ristrutturazione e l'arredamento dell'immobile adibito a centro di accoglienza.

 

     Art. 3.

     1. Il finanziamento è concesso dal Direttore regionale dell'assistenza sociale nella misura massima del 95 per cento delle spese ritenute ammissibili ed è erogato:

     a) per intero relativamente alle spese già effettuate dalla data di costituzione della Fondazione;

     b) a titolo di anticipazione, nella misura massima dell'80 per cento delle spese preventivate e nella misura massima di un ulteriore 15 per cento dopo la presentazione del dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 4.

     1. E' fatto obbligo alla Fondazione, a pena di revoca dei finanziamenti erogati, di mantenere la destinazione d'uso degli stessi per gli immobili, gli impianti e le attrezzature in relazione ai quali vengono concessi i finanziamenti medesimi.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 - alla Rubrica n. 20 - programma 2.2.2. spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4870 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario per la ristrutturazione e l'arredamento di un immobile adibito a centro di accoglienza per i bambini vittime della guerra e le loro famiglie» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 750 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1995 e lire 250 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 31 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti). Detto importo corrisponde per lire 250 milioni alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 febbraio 1995, n. 12.

     4. Sul predetto capitolo 4870 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1995, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 del precitato stato di previsione della spesa.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[3] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.