§ 5.4.98 - Legge Regionale 30 ottobre 1995, n. 40.
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/10/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 20/1995).
Art. 2.  (Norma finanziaria).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.98 - Legge Regionale 30 ottobre 1995, n. 40. [1]

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante «Disposizioni in materia socio-assistenziale».

(B.U. 8 novembre 1995, n. 45).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 20/1995).

     1. L'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 20/1995, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 261 milioni, suddivisa in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 261 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di complessive lire 261 milioni suddivise in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.

     3. All'onere di lire 261 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 87 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.