§ 5.4.55 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 65.
Sovvenzioni ai Comuni e loro Consorzi per l'esercizio di funzioni socio- assistenziali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:20/06/1983
Numero:65


Sommario
Art. 1.      Per sovvenire alle necessità di Comuni o loro Consorzi a fronte delle spese sostenute negli esercizi finanziari 1981 e 1982, relativamente all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, [...]
Art. 2.      Gli oneri previsti dal precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.55 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 65. [1]

Sovvenzioni ai Comuni e loro Consorzi per l'esercizio di funzioni socio- assistenziali.

(B.U. 21 giugno 1983, n. 68).

 

Art. 1.

     Per sovvenire alle necessità di Comuni o loro Consorzi a fronte delle spese sostenute negli esercizi finanziari 1981 e 1982, relativamente all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire, a parziale copertura degli oneri del personale non coperti dalle contribuzioni finanziarie degli Enti interessati, con la somma di lire 330 milioni.

     I contributi di cui al precedente comma saranno concessi previa presentazione di apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione di spesa, che gli Enti interessati dovranno inviare alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, che assume la denominazione: «Contributi ai Comuni e loro Consorzi per gli oneri sostenuti per l'esercizio di funzioni in materia socio-assistenziale» e il cui stanziamento viene ulteriormente elevato, in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 330 milioni si fa fronte come segue:

     - per quanto riguarda la competenza, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione;

     - per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980: «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.