§ 5.3.12 - Legge Regionale 14 giugno 1984, n. 16.
Interventi straordinari per la derattizzazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 soccorso sanitario stradale e provvidenze varie
Data:14/06/1984
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Al fine di potenziare e rendere più efficaci le attività e le iniziative concernenti le operazioni di disinfestazione del territorio dai ratti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 4.      Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.12 - Legge Regionale 14 giugno 1984, n. 16.

Interventi straordinari per la derattizzazione.

(B.U. 18 giugno 1984, n. 48).

 

Art. 1.

     Al fine di potenziare e rendere più efficaci le attività e le iniziative concernenti le operazioni di disinfestazione del territorio dai ratti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali a totale copertura delle spese derivanti dagli interventi effettuati direttamente o tramite ditte specializzate.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Per gli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo I

- Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2544 con la

denominazione: «Finanziamenti alle Unità Sanitarie Locali per interventi di

derattizzazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di

competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni

per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 2544 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 650 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati ai sensi dell'art. 17 della L.R. 20 maggio 1986, n. 21.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.