§ 5.3.11 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 56.
Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 soccorso sanitario stradale e provvidenze varie
Data:16/08/1982
Numero:56


Sommario
Art. 1.      L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Unità sanitarie locali per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi, a titolo di rimborso-spese, ai donatori di sangue [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare le Unità sanitarie locali per la copertura degli oneri sostenuti dagli Enti ospedalieri per gli interventi a favore dei donatori di [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al [...]
Art. 6.      Per le finalità di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.11 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 56.

Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi.

(B.U. 21 agosto 1982, n. 77).

 

Art. 1.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le Unità sanitarie locali per gli oneri derivanti dalla concessione di contributi, a titolo di rimborso-spese, ai donatori di sangue lavoratori-autonomi non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584.

     I finanziamenti di cui al precedente comma, sono concessi alle Unità sanitarie locali che gestiscono centri di raccolta del sangue, centri trasfusionali e centri di produzione di emoderivati.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare le Unità sanitarie locali per la copertura degli oneri sostenuti dagli Enti ospedalieri per gli interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi nell'anno 1981, per il quale non è stato effettuato alcun finanziamento, nonché per le maggiori spese sostenute dagli stessi Enti ospedalieri nell'anno 1980 a fronte del finanziamento regionale.

     A tal fine le Unità sanitarie locali debbono presentare specifica richiesta alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2538 con la denominazione «Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue - lavoratori autonomi» e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni suddiviso in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere di lire 210 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 70 milioni relativi all'esercizio 1982 mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde a quota parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982;

     - per le restanti lire 140 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2538 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l'esercizio 1982.

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 3, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2539 con la denominazione «Finanziamenti alle U.S.L. per la copertura di oneri già sostenuti per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 30 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): detto importo corrisponde a quota parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della L.R. 20 maggio 1986, n. 21.

[2] Vedi nota che precede.