§ 5.2.63 - Legge Regionale 18 agosto 1990, n. 35.
Interventi finanziari di carattere urgente e straordinario volti ad assicurare nell'anno 1990 la continuità operativa del Servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:18/08/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare la continuità operativa del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria alle Unità sanitarie locali della [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni nell'anno 1990.
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.63 - Legge Regionale 18 agosto 1990, n. 35. [1]

Interventi finanziari di carattere urgente e straordinario volti ad assicurare nell'anno 1990 la continuità operativa del Servizio sanitario regionale.

(B.U. 20 agosto 1990, n. 101).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare la continuità operativa del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria alle Unità sanitarie locali della regione finanziamenti per complessive lire 30.000 milioni ad integrazione delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21 e 18 luglio 1985, n. 28.

     2. I finanziamenti suddetti sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri derivanti alle Unità sanitarie locali dall'assunzione, presso i rispettivi istituti tesorieri, di anticipazioni di cassa necessarie per provvedere al pagamento non procrastinabile di spese afferenti l'anno 1990, nonché a garantire la gestione dei servizi sanitari nel corso dell'anno medesimo.

     3. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui trattasi avviene con modalità analoghe a quelle prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni nell'anno 1990.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4360 (1.1.157.2.08.08.) con la denominazione: «Finanziamenti straordinari alle Unità sanitarie locali della regione per la copertura degli oneri derivanti da anticipazioni di cassa, nonché per garantire la gestione dei servizi sanitari nell'anno 1990» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.000 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 30.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sul precitato capitolo 4360 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.