§ 5.2.54 - Legge Regionale 18 agosto 1986, n. 37.
Norme di applicazione della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, per l'anno 1986.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:18/08/1986
Numero:37


Sommario
Art. 1.      In deroga a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4. 7 e 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e limitatamente all'anno 1986:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.54 - Legge Regionale 18 agosto 1986, n. 37. [1]

Norme di applicazione della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, per l'anno 1986.

(B.U. 19 agosto 1986, n. 81).

 

Art. 1.

     In deroga a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4. 7 e 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e limitatamente all'anno 1986:

     - i termini di cui agli articoli 2 - primo comma - e 7 si intendono non operanti;

     - i termini di cui agli articoli 3 - quarto comma - e 8 - primo comma

- si intendono fissati al sessantesimo giorno dall'emanazione delle

direttive ed istruzioni dell'Amministrazione regionale;

     - i termini di cui agli articoli 4 e 8 - secondo comma - si intendono fissati al sessantesimo giorno dalla presentazione delle istanze di finanziamento.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.