§ 5.2.40 - Legge Regionale 29 marzo 1982, n. 19.
Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali che [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:29/03/1982
Numero:19


Sommario
Art. unico.      Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di riqualificazione [...]


§ 5.2.40 - Legge Regionale 29 marzo 1982, n. 19. [1]

Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale ex lege n. 243 del 3 giugno 1980.

(B.U. 30 marzo 1982, n. 32).

 

Art. unico.

     Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico e infermiere psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale a seguito della frequenza ai corsi di riqualificazione straordinaria ex lege n. 243 del 3 giugno 1980, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

     Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di svolgimento degli esami di Stato a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dal personale di cui al primo comma ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.