§ 5.1.36 - Legge Regionale 27 novembre 1989, n. 29.
Interventi per la prevenzione, la diagnosi e cura dell'A.I.D.S.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/11/1989
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Al fine di effettuare efficaci interventi di prevenzione rispetto alla sindrome da immunodeficienza acquisita, di seguito denominata A.I.D.S., con particolare attenzione alle categorie delle [...]
Art. 2.      1. Le azioni di informazione e di educazione sanitaria della popolazione e le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori sono attuate dall'Amministrazione [...]
Art. 3.      1. Presso la Direzione regionale della sanità è costituita la Commissione regionale per la valutazione obbligatoria delle modalità e dei criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 1, [...]
Art. 4.      1. Alla liquidazione delle spese conseguenti alla realizzazione delle azioni di informazione e di educazione sanitaria e di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale provvede la [...]
Art. 5.      1. Il potenziamento dei presidi di cui all'articolo 1 ha luogo mediante trasferimento di fondi alle Unità sanitarie locali competenti, al Centro di riferimento oncologico di Aviano ed [...]
Art. 6.      1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.
Art. 7.      1. Al fine di acquisire i finanziamenti regionali dell'anno 1990 per il potenziamento dei presidi le Unità sanitarie locali interessate, ed il Centro di riferimento oncologico di Aviano e [...]
Art. 8.      1. Per le finalità previste dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1989-1991, è istituito - a decorrere [...]


§ 5.1.36 - Legge Regionale 27 novembre 1989, n. 29. [1]

Interventi per la prevenzione, la diagnosi e cura dell'A.I.D.S.

(B.U. 20 novembre 1989, n. 120).

 

Art. 1.

     Al fine di effettuare efficaci interventi di prevenzione rispetto alla sindrome da immunodeficienza acquisita, di seguito denominata A.I.D.S., con particolare attenzione alle categorie delle persone a rischio, e di diagnosi e cura nei confronti delle persone affette dalla predetta malattia, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le linee dei relativi programmi nazionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1990.

     2. Gli interventi di cui trattasi sono costituiti da:

     a) azioni di informazione e di educazione sanitaria della popolazione;

     b) potenziamento dei presidi che operano nell'ambito del Centro di riferimento oncologico di Aviano e dell'Ospedale S. Maria Maddalena di Trieste ai quali viene attribuita la qualifica di Centro di riferimento regionale limitatamente alle attività di prevenzione, diagnosi e cura dell'A.I.D.S., nonché dei Centri di riferimento provinciali di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone costituiti nell'ambito delle rispettive Unità sanitarie locali;

     c) iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori dei servizi socio-Sanitari.

 

     Art. 2.

     1. Le azioni di informazione e di educazione sanitaria della popolazione e le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori sono attuate dall'Amministrazione regionale direttamente o tramite soggetti pubblici e privati all'uopo convenzionati.

     2. Per favorire la realizzazione di iniziative mirate nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere efficaci forme di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche interessate mediante stipulazione di protocolli di intesa. Sono ammessi al convenzionamento altresì i soggetti privati che abbiano specifica esperienza nel settore dell'informazione ed educazione sanitaria.

     3. Il finanziamento delle convenzioni stipulate con soggetti privati non può superare il 50% dei finanziamenti stanziati per gli interventi di informazione e di educazione sanitaria della popolazione.

     4. Sono riservate ai soggetti pubblici le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori che non siano direttamente attuate dall'Amministrazione regionale.

     5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive concernenti le modalità di effettuazione delle azioni e delle iniziative di cui al comma 1.

     6. Qualora l'Amministrazione regionale intenda affidare l'attuazione delle iniziative a soggetti pubblici e privati, la deliberazione di cui al comma 5 dovrà contenere le indicazioni circa i criteri e le procedure per la scelta dei medesimi in conformità delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

 

     Art. 3.

     1. Presso la Direzione regionale della sanità è costituita la Commissione regionale per la valutazione obbligatoria delle modalità e dei criteri relativi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

     2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a cinque nominativi e scelti fra soggetti particolarmente esperti nelle discipline sottoelencate e da rappresentanti di comunità e associazioni di volontariato:

     a) statistica sanitaria ed epidemiologia;

     b) microbiologia e profilassi delle malattie infettive;

     c) sociologia e psicologia;

     d) tossicodipendenze;

     e) comunicazioni sociali;

     f) comunità terapeutiche per la cura dei tossicodipendenti;

     g) associazioni di volontariato che perseguono la prevenzione e la lotta dell'A.I.D.S.

 

     Art. 4.

     1. Alla liquidazione delle spese conseguenti alla realizzazione delle azioni di informazione e di educazione sanitaria e di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale provvede la Direzione regionale della sanità secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale e dal provvedimento di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5.

     1. Il potenziamento dei presidi di cui all'articolo 1 ha luogo mediante trasferimento di fondi alle Unità sanitarie locali competenti, al Centro di riferimento oncologico di Aviano ed all'Ospedale S. Maria Maddalena di Trieste per l'acquisto di attrezzature per i laboratori, per gli ambulatori, per i servizi immuno-trasfusionali e per i reparti ospedalieri destinati ad accogliere i pazienti affetti da A.I.D.S. secondo criteri di riparto che debbono essere stabiliti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di acquisire i finanziamenti regionali dell'anno 1990 per il potenziamento dei presidi le Unità sanitarie locali interessate, ed il Centro di riferimento oncologico di Aviano e l'Ospedale S. Maria Maddalena di Trieste debbono presentare alla Direzione regionale della sanità, entro trenta giorni dall'approvazione dei criteri di cui all'articolo 5, apposita istanza corredata da deliberazione dell'ente, da una relazione illustrativa delle necessità di potenziamento e del relativo preventivo di spesa.

     2. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore regionale della sanità ed erogati, in via anticipata, in misura pari al 90% dell'importo concesso, mentre il rimanente importo è liquidato ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità previste dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1989-1991, è istituito - a decorrere dall'anno 1990 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4474 (1.1.142.2.08.08) con la denominazione: «Spese per interventi di informazione e di educazione sanitaria della popolazione e iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori nei confronti delle persone affette da A.I.D.S.» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1990.

     2. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, è istituito - a decorrere dall'anno 1990 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4492 (2.1.237.5.08.08) con la denominazione: «Finanziamenti alle Unità sanitarie locali, al Centro di riferimento oncologico di Aviano ed all'Ospedale S. Maria Maddalena di Trieste per l'acquisto di attrezzature per laboratori, ambulatori, servizi immuno- trasfusionali e reparti ospedalieri destinati ad accogliere pazienti affetti da A.I.D.S.» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 1.150 milioni per l'anno 1990.

     3. All'onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.