§ 5.1.34 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 34.
Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: «Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/08/1985
Numero:34


Sommario
Art. 1.      L'articolo 32 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.34 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 34.

Modifica degli articoli 32 e 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, concernente: «Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».

(B.U. 10 agosto 1985, n. 82).

 

Art. 1.

     L'articolo 32 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

     I ricorsi avverso il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, presentati a partire dall'1 gennaio 1984 sono di competenza delle Commissioni sanitarie regionali di cui al primo comma del presente articolo. Sino alla nomina degli organismi suindicati continuerà ad operare, nell'attuale composizione, la Commissione regionale, già costituita alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.

 

     Art. 2.

     L'articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.