§ 4.10.198 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 28.
Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del giugno 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:05/09/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali nel mese di giugno 1996).
Art. 2.  (Accelerazione della spesa del Docup per l'obiettivo 5b).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1989).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 4.10.198 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 28.

Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali del giugno 1996 e norme urgenti per l'attuazione di programmi comunitari.

[1]

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - S.S. n. 8).

 

Art. 1. (Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali nel mese di giugno 1996).

     1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1997 con la Cassa Depositi e Prestiti mutui ventennali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del precitato decreto legge, sino alla concorrenza di lire 75.000 milioni, con onere di ammortamento a carico dello Stato.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è destinata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     3. Al predetto onere di lire 75.000 milioni si provvede con il ricavo del mutuo contratto ai sensi del comma 1, iscritto al capitolo 479 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, che è spostato al Titolo V, Categoria 5.1, con il codice di finanza regionale [5.1.0.] e la cui denominazione è così modificata: «Ricavo derivante dalle operazioni di mutuo contratto con la cassa Depositi e Prestiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 576 del 12 novembre 1996 in relazione agli eventi alluvionali del giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone.

     4. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 1 è autorizzata la spesa di complessive lire 145.978.368.960, suddivisa in ragione di lire 7.298.918.448 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 sono istituiti, a decorrere dall'anno 1998, alla Rubrica 11 - programma 0.2. 1. - Sezione VIII - i seguenti capitoli: alla categoria 1.7 - spese correnti il capitolo:

     - 1278 [1.1.173.2.08.31] con la denominazione «Interessi, spese ed oneri accessori sui mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di lire 11.056.932.142, suddiviso in ragione di lire 5.593.614.029 per l'anno 1998 e di lire 5.463.318.113 per l'anno 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, nella misura di seguito indicata:

     - lire 5.323.066.776 per l'anno 2000;

     - lire 5.172.099.358 per l'anno 2001;

     - lire 5.009.597.087 per l'anno 2002;

     - lire 4.834.678.627 per l'anno 2003;

     - lire 4.646.395.303 per l'anno 2004;

     - lire 4.443.725.957 per l'anno 2005;

     - lire 4.225.571.405 per l'anno 2006;

     - lire 3.990.748.483 per l'anno 2007;

     - lire 3.737.983.622 per l'anno 2008;

     - lire 3.465.905.945 per l'anno 2009;

     - lire 3.173.039.834 per l'anno 2010;

     - lire 2.857.796.921 per l'anno 2011;

     - lire 2.518.467.479 per l'anno 2012;

     - lire 2.153.211.147 per l'anno 2013;

     - lire 1.760.046.948 per l'anno 2014;

     - lire 1.336.842.548 per l'anno 2015;

     - lire 881.302.686 per l'anno 2016;

     - lire 390.956.692 per l'anno 2017;

     per un ammontare complessivo dall'anno 1998 all'anno 2017 di lire 70.978.368.960;

     alla categoria 3.1.:

     - 1318 [2.1.310.5.08.31] con la denominazione «Quota capitale compresa nella rata di ammortamento dei mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e di prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.540.904.754, suddiviso in ragione di lire 1.705.304.419 per l'anno 1998 e di lire 1.835.600.335 per l'anno 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1999 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, nella misura di seguito indicata:

     - lire 1.975.851.672 per l'anno 2000;

     - lire 2.126.819.090 per l'anno 2001;

     - lire 2.289.321.361 per l'anno 2002;

     - lire 2.464.239.821 per l'anno 2003;

     - lire 2.652.523.145 per l'anno 2004;

     - lire 2.855.192.491 per l'anno 2005;

     - lire 3.073.347.043 per l'anno 2006;

     - lire 3.308.169.965 per l'anno 2007;

     - lire 3.560.934.826 per l'anno 2008;

     - lire 3.833.012.503 per l'anno 2009;

     - lire 4.125.878.614 per l'anno 2010;

     - lire 4.441.121.527 per l'anno 2011;

     - lire 4.780.450.969 per l'anno 2012;

     - lire 5.145.707.301 per l'anno 2013;

     - lire 5.538.871.500 per l'anno 2014;

     - lire 5.962.075.900 per l'anno 2015;

     - lire 6.417.615.762 per l'anno 2016;

     - lire 6.907.961.756 per l'anno 2017;

     per un ammontare complessivo dall'anno 1998 all'anno 2017 di lire 75.000 milioni.

     5. All'onere derivante dal comma 4 si provvede con L'entrata derivante dall'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 è istituito, a decorrere dall'anno 1998, al Titolo II, Categoria 2.3. - il capitolo 496 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento dei mutui contratti per far fronte agli interventi di emergenza e prevenzione previsti dall'articolo 6 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677 nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi calamitosi del giugno 1996» e con lo stanziamento complessivo di lire 14.597.836.896, suddivisa in ragione di lire 7.298.918.448 per ciascuno degli anni 1998 e 1999; le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni dal 2000 al 2017 affluiscono al corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci per gli anni medesimi nella misura di lire 7.298.918.448.

 

     Art. 2. (Accelerazione della spesa del Docup per l'obiettivo 5b).

     1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti a valere sull'obiettivo 5b, coerentemente con gli indirizzi statali in materia di accelerazione della spesa a valere sui fondi comunitari, l'ERSA, ente attuatore del Docup, è autorizzato a:

     a) impegnare, per ciascuna delle misure per le quali permangano resti insufficienti a finanziare il primo progetto utile ed, eventualmente, quelli in posizione di pari merito nelle rispettive graduatorie formulate a seguito dei bandi pubblicati per il triennio 1994-1996, i corrispondenti fondi previsti dal piano finanziario del Docup per il triennio 1997- 1999;

     b) impegnare le risorse non utilizzate a seguito dell'iter istruttorio conseguente alla pubblicazione dei bandi per il triennio 1994-1996, a favore di misure la cui dotazione finanziaria si è dimostrata insufficiente a soddisfare le domande di cui alle graduatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

     2. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera b), deve avvenire:

     a) nell'ambito dello stesso fondo comunitario di cofinanziamento;

     b) prioritariamente nell'ambito dello stesso asse, compatibilmente con l'esigenza di ridurre al minimo il verificarsi di resti finanziari non ulteriormente utilizzabili e in conformità a quanto stabilito dal criterio di assegnazione delle risorse alle diverse tipologie di cui alla DGR 6169 del 12 dicembre 1995;

     c) prioritariamente a favore di quelle misure per le quali il cofinanziamento pubblico determina maggiori investimenti da parte di beneficiari privati;

     d) in coerenza con le finalità del presente articolo, in particolare per il conseguimento dell'accelerazione dei pagamenti;

     e) entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale per ciascuna misura.

     3. Ai fini della realizzazione di quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'ERSA, prima di procedere alle necessarie variazioni di bilancio, dovrà presentare alla cabina di regia regionale di cui alla DGR n. 4296 del 23 settembre 1994 il piano di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera b), in ordine ad una preventiva valutazione della congruità delle fonti finanziarie e della conseguente tempestiva erogazione delle medesime.

     4. Ai fini di ottemperare a quanto prescritto dal Docup Obiettivo. 5b regionale per la misura IV.2 - tipologia 2, relativamente all'attuazione della preliminare attività di monitoraggio del patrimonio esistente e la conseguente individuazione degli immobili di particolare valore architettonico su cui intervenire, è individuato nel Centro di Catalogazione di Villa Manin di Passariano l'organo incaricato di svolgere la suddetta attività di monitoraggio.

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di Lire 80.000.000 per l'anno 1997.

     6. Il predetto onere fa carico al capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. All'onere di lire 80 milioni, di cui al comma 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale, iscritto sul capitolo 8920 del citato stato di previsione (rubrica n. 33, partita 701).

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1989). [2]

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Epigrafe così modificata dall'errata corrige pubblicato sul B.U. 25 marzo 1998, n. 12.

[2] Integra l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 1989, n. 6.