§ 4.10.184 - Legge Regionale 27 dicembre 1990, n. 56.
Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:27/12/1990
Numero:56


Sommario
Art. 1.      1. Al fine dell'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, i beni, trasferiti all'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 21 della legge 1 [...]
Art. 2.      1. Il passaggio dei beni di cui all'articolo 1 al patrimonio dei Comuni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del trasferimento dal patrimonio dello Stato al [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.184 - Legge Regionale 27 dicembre 1990, n. 56.

Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 154).

 

Art. 1.

     1. Al fine dell'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, i beni, trasferiti all'Amministrazione regionale in applicazione dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, passano gratuitamente in proprietà ai Comuni nel territorio dei quali sono situati, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Il passaggio dei beni di cui all'articolo 1 al patrimonio dei Comuni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del trasferimento dal patrimonio dello Stato al patrimonio della Regione e viene attuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, cui fa seguito la redazione di apposito processo verbale di consegna. Il predetto decreto, unitamente al processo verbale di consegna, costituisce ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni medesimi a favore dei Comuni.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.