§ 4.10.177 - Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 41.
Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, recante «Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:27/12/1989
Numero:41


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, le parole «per il periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di un anno e sei mesi».
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, così come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Art. 3.      1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 1990.
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.177 - Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 41. [1]

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, recante «Mantenimento in servizio, per un anno, del personale a suo tempo assunto dalle amministrazioni locali delle zone terremotate ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38 e 31 maggio 1977, n. 29, che tutt'ora opera con rapporto di impiego temporaneo».

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 133).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, le parole «per il periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di un anno e sei mesi».

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 69, così come modificato dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

     2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dall'1 gennaio 1990.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.