§ 4.10.107 - Legge Regionale 30 dicembre 1981, n. 96.
Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, limitatamente al settore commerciale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:30/12/1981
Numero:96


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni per il settore del [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.107 - Legge Regionale 30 dicembre 1981, n. 96.

Rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, limitatamente al settore commerciale.

(B.U. 30 dicembre 1981, n. 134).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni per il settore del commercio.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1991.

     L'onere di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1982 e 1983, fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 500 milioni.

     Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.