§ 4.10.84 - Legge Regionale 19 luglio 1980, n. 24.
Comune di Jesolo - Assunzione oneri derivanti da prestazioni assistenziali a favore di soggetti sfollati dalle zone terremotate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/07/1980
Numero:24


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di un importo al Comune di Jesolo per il pagamento agli aventi diritto della indennità di occupazione e delle spese di ripristino relative agli [...]
Art. 2.      All'erogazione dell'importo di cui al precedente articolo, si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Art. 3.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 1, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per [...]


§ 4.10.84 - Legge Regionale 19 luglio 1980, n. 24. [1]

Comune di Jesolo - Assunzione oneri derivanti da prestazioni assistenziali a favore di soggetti sfollati dalle zone terremotate.

(B.U. 19 luglio 1980, n. 78).

 

Art. 1.

     E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di un importo al Comune di Jesolo per il pagamento agli aventi diritto della indennità di occupazione e delle spese di ripristino relative agli immobili già requisiti per il ricovero dei soggetti provenienti dai Comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia ed ivi sistemati ai sensi dei provvedimenti del Commissario straordinario del Governo nel Friuli n. 9076 del 13 settembre 1976 e n. 9251/27 del 27 settembre 1976.

 

     Art. 2.

     All'erogazione dell'importo di cui al precedente articolo, si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     La somma da erogare - contenuta nei limiti della spesa indicata negli appositi atti deliberativi del Comune di Jesolo assunti ai fini del pagamento dell'indennità e delle spese, di cui al precedente art. 1 - sarà accertata a seguito di verifica tecnica, effettuata a cura di una commissione costituita da un funzionario in rappresentanza della Regione, da un funzionario del Comune di Jesolo e da un funzionario delegato dal Ministero dell'Interno.

     Le operazioni di verifica avranno luogo in contradditorio con il legale rappresentante od un suo delegato dell'ente creditore.

 

     Art. 3.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 1, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, al titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli Categoria IV - il capitolo 483 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Comune di Jesolo per il pagamento agli aventi diritto dell'indennità di occupazione e delle spese di ripristino relative agli immobili già requisiti per il ricovero dei soggetti provenienti dai Comuni terremotati del Friuli-Venezia Giulia ed ivi sistemati».

     Gli stanziamenti da iscriversi al precitato articolo 483 saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il precitato capitolo 483 è inserito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.