§ 4.10.82 - Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 13.
Rifinanziamento dell'articolo 27, primo e terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/06/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 27 primo e terzo comma e all'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.82 - Legge Regionale 23 giugno 1980, n. 13. [1]

Rifinanziamento dell'articolo 27, primo e terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 23 giugno 1980, n. 66).

 

Art. 1.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 27 primo e terzo comma e all'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un limite di impegno di 2 miliardi.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1980 al 1985.

     L'onere di lire 6 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al capitolo 5502 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 6 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.