§ 4.10.77 - Legge Regionale 6 dicembre 1979, n. 67.
Acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i Vigili del Fuoco impegnati nella ricostruzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:06/12/1979
Numero:67


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare attrezzature e mezzi tecnici da mettere gratuitamente a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e di Pordenone [...]
Art. 2.      L'acquisto delle attrezzature e dei mezzi di cui all'articolo precedente viene deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, su [...]
Art. 3.      I rapporti conseguenti all'attuazione della presente legge saranno disciplinati da apposita convenzione.
Art. 4.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'esercizio 1979.


§ 4.10.77 - Legge Regionale 6 dicembre 1979, n. 67. [1]

Acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i Vigili del Fuoco impegnati nella ricostruzione.

(B.U. 6 dicembre 1979, n. 130).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare attrezzature e mezzi tecnici da mettere gratuitamente a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e di Pordenone per l'impiego nelle attività di soccorso ed assistenza a favore delle popolazioni sinistrate, comprese le attività relative ai programmi di ricostruzione.

 

     Art. 2.

     L'acquisto delle attrezzature e dei mezzi di cui all'articolo precedente viene deliberato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi del terremoto, su proposta dell'Assessore delegato per i problemi della ricostruzione che si avvale a tal fine di una apposita Commissione formata dal Segretario generale per la ricostruzione, dai Comandanti dei Vigili del Fuoco delle Province di Udine e Pordenone e da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     La Commissione di cui al comma precedente esprime altresì il parere di congruità sul costo delle attrezzature e dei mezzi. Al collaudo degli stessi provvede l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     I rapporti conseguenti all'attuazione della presente legge saranno disciplinati da apposita convenzione.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5414 con la denominazione: «Spese per l'acquisto di attrezzature e mezzi tecnici per i Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone impegnati nell'attività di soccorso, di assistenza e di ricostruzione nelle zone terremotate» e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.