§ 4.10.76 - Legge Regionale 28 novembre 1979, n. 66.
Interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici. Modifica e rifinanziamento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:28/11/1979
Numero:66


Sommario
Art. 3.      Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.76 - Legge Regionale 28 novembre 1979, n. 66.

Interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici. Modifica e rifinanziamento della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(B.U. 30 novembre 1979, n. 129).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [1].

 

Art. 3.

     Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, così come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10.400.000.000 per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8367 con la denominazione: «Finanziamenti delle perizie supplettive e di variante, compresa la revisione prezzi, relative ai progetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, per le quali non siano stati ottenuti i benefici comunitari» e con lo stanziamento di lire 10.400.000.000 per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere si fa fronte, per lire 6.400.000.000, mediante storno di pari importo dal capitolo 5505 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e, per lire 4.000.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme integrative e sostitutive degli artt. 12 e 13 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3, successivamente modificate ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 28 gennaio 1980, n. 8. Le modifiche risultano già inserite nel testo della L.R. 10 gennaio 1977. n. 3.