§ 4.10.68 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17.
Provvidenze per trasporti scolastici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/04/1979
Numero:17


Sommario
Art. unico.      Le provvidenze a favore dei Comuni terremotati previste dal primo e secondo comma dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1976, n. 52, così come modificata dall'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1977, n. [...]


§ 4.10.68 - Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17. [1]

Provvidenze per trasporti scolastici.

(B.U. 18 aprile 1979, n. 43).

 

Art. unico.

     Le provvidenze a favore dei Comuni terremotati previste dal primo e secondo comma dell'art. 6 della L.R. 6 settembre 1976, n. 52, così come modificata dall'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2, possono essere concesse anche sulle spese sostenute dai Comuni interessati, negli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 1101 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.