§ 4.10.60 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 69.
Assunzione a carico della Regione di parte della spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie terremotate [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:17/06/1978
Numero:69


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1978, i pagamenti a favore dell'ENEL per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, previsti dall'art. 34 ter del D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.60 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 69. [1]

Assunzione a carico della Regione di parte della spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie terremotate trasferite negli alloggi provvisori.

(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, i pagamenti a favore dell'ENEL per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, previsti dall'art. 34 ter del D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito con la legge 30 ottobre 1976, n. 730 e dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977. n. 546, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.

     I pagamenti di cui al precedente comma si intendono riferiti alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza delle predette famiglie negli alloggi stessi, in quanto aventi titolo all'occupazione.

     Ai predetti pagamenti provvederà, secondo le modalità ed i limiti previsti dal citato art. 34 ter del D.L. 18 settembre 1976, n. 648 convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 e dal precedente comma, la Segreteria generale straordinaria.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 1191 con la denominazione: «Spese per la fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo di cui al comma successivo.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 583 con la denominazione: «Con

tributo speciale per le spese relative alla fornitura di energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili nonchè in quelli requisiti (art. 27 legge 8 agosto 1977, n. 546)» e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1978.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 1191 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.