§ 4.10.30 - Legge Regionale 30 agosto 1976, n. 49.
Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:30/08/1976
Numero:49


Sommario
Art. 5.      Per sopperire alle più immediate esigenze conseguenti all'evento calamitoso del 6 maggio 1976, il Sindaco è autorizzato a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in [...]
Art. 6.      L'installazione di manufatti provvisori, in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici ad uso abitativo, ad uso di servizi ovvero ad uso delle attività produttive, oppure [...]
Art. 7.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni sono tenuti ad assumere per la espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dal precedente articolo 7, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.30 - Legge Regionale 30 agosto 1976, n. 49.

Norme modificative ed integrative della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, relativa al reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

(B.U. 30 agosto 1976, n. 69).

 

CAPO I

Norme modificative

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

CAPO II

Norme integrative

 

Art. 5.

     Per sopperire alle più immediate esigenze conseguenti all'evento calamitoso del 6 maggio 1976, il Sindaco è autorizzato a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione edilizia comunale, licenze edilizie anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, limitatamente al riatto ed all'eventuale miglioramento della funzionalità degli edifici danneggiati, semprechè non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di estetica [2].

 

     Art. 6.

     L'installazione di manufatti provvisori, in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici ad uso abitativo, ad uso di servizi ovvero ad uso delle attività produttive, oppure funzionali alle operazioni preordinate alla ricostruzione degli abitati, è soggetta ad autorizzazione comunale.

     L'autorizzazione viene rilasciata da parte del Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, per un tempo determinato, anche in deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti, semprechè non ostino ragioni di igiene, di sicurezza pubblica e di traffico.

     L'autorizzazione in ogni caso decade con il ripristino degli edifici al cui servizio il manufatto era stato assentito.

     I manufatti non rimossi entro il termine fissato dalla autorizzazione ovvero alla decadenza della stessa, nella ipotesi di cui al precedente comma, sono considerati abusivi e nei loro confronti si applica il disposto dell'articolo 32, terzo comma e dell'articolo 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

     Le installazioni realizzate sino alla data di entrata in vigore della presente legge senza autorizzazione, sono regolarizzate ad ogni effetto a seguito di rilascio dell'autorizzazione comunale, prevista dal presente articolo.

 

     Art. 7.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni sono tenuti ad assumere per la espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonchè dei servizi collettivi.

     A tal fine l'Amministrazione stessa è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 7, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5373 con la denominazione: «Sovvenzioni ai Comuni per l'espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonchè dei servizi collettivi».

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     Il precitato capitolo 5373 è istituito in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli sostitutivi e modificativi degli artt. 3, 5, 8 e 9 della L.R. 21 luglio 1976, n. 33.

[2] Il termine fissato dal presente articolo viene riaperto fino alla data del 30 settembre 1977, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.