§ 4.9.13 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 23.
Interventi regionali derivanti da esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:02/05/1988
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'articolo 12 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, sulla base dei programmi elaborati [...]
Art. 2.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali indicati all'articolo 1 le somme necessarie alla realizzazione dei programmi ivi previsti.
Art. 3.      1. Per le finalità previste dall'articolo I è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.


§ 4.9.13 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 23. [1]

Interventi regionali derivanti da esigenze urbanistiche, viarie e di servizi connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano in attuazione della legge 1º dicembre 1986, n. 879.

(B.U. 3 maggio 1988, n. 53).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione degli interventi previsti e finanziati dall'articolo 12 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, sulla base dei programmi elaborati dall'Amministrazione provinciale di Udine, dal Comune di Cervignano del Friuli e dal Comune di Bagnaria Arsa.

     2. Il programma elaborato dall'Amministrazione provinciale di Udine dovrà riguardare opere ed interventi finalizzati ad un equilibrato assetto urbanistico e alla tutela ambientale del territorio interessato alla realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale medesima, sentiti gli enti locali interessati, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500.000.000.

     3. Il programma, inoltre, dovrà riguardare la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Monfalcone- Mestre, in Comune di Villa Vicentina, fino alla concorrenza di lire 1.000.000.000. I programmi elaborati dai Comuni di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa comprendono opere ed interventi di natura e competenza comunali, fino alla concorrenza di lire 8.000.000.000 e, rispettivamente, di lire 500.000.000.

     4. Per l'approvazione dei programmi di competenza dei Comuni si applicano le norme procedurali di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 69.

     5. Alla elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo delle opere e degli interventi di tutela ambientale di competenza della Provincia di Udine provvede l'Amministrazione provinciale; la medesima Amministrazione provvede all'esecuzione delle opere sotto l'alta sorveglianza dell'Amministrazione regionale, sentiti i competenti organi delle Ferrovie dello Stato.

     6. Alla progettazione ed all'esecuzione delle opere e degli interventi dei Comuni provvedono direttamente le Amministrazioni comunali di Cervignano del Friuli e di Bagnaria Arsa, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 2.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali indicati all'articolo 1 le somme necessarie alla realizzazione dei programmi ivi previsti.

     2. L'erogazione dei finanziamenti viene effettuata in un'unica soluzione ed in via anticipata, nel rispetto dei limiti previsti dal citato articolo 1.

     3. Gli enti locali assegnatari dei finanziamenti sono tenuti, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento entro il termine stabilito dal provvedimento di assegnazione.

     4. Con decreto dell'Assessore regionale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il termine di cui al comma 3 può essere, per sopravvenute obiettive necessità, prorogato fino a non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione.

     5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano agli interventi finanziati con la legge regionale 23 giugno 1983, n. 69.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dall'articolo I è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.

     2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 6 - partita n. 8 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci citati): di detto importo la somma di lire 5.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988.

     4. Sul precitato capitolo 3406 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.