§ 4.9.6 - Legge Regionale 27 ottobre 1979, n. 59.
Garanzia fidejussoria a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:27/10/1979
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione sussidiaria i mutui che l'Ente autonomo del porto di Trieste stipulerà con istituti autorizzati per le finalità di cui [...]
Art. 2.      L'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, farà capo al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, il [...]


§ 4.9.6 - Legge Regionale 27 ottobre 1979, n. 59. [1]

Garanzia fidejussoria a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

(B.U. 29 ottobre 1979, n. 117).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione sussidiaria i mutui che l'Ente autonomo del porto di Trieste stipulerà con istituti autorizzati per le finalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

     La garanzia viene disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con quello dell'industria e commercio nel limite dell'ammontare dei contributi annui dello Stato di cui al precitato art. 4 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 e previa cessione dei predetti contributi all'istituto o agli Istituti a fronte delle obbligazioni del mutuatario per l'ammortamento del mutuo.

 

     Art. 2.

     L'eventuale spesa derivante dall'applicazione della presente legge, farà capo al capitolo 6851 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979, il quale presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.