§ 4.8.41 - Legge Regionale 8 luglio 1981, n. 41.
Contributi di carattere speciale e straordinario alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di cui all'articolo 2 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:08/07/1981
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, beneficiarie delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata nell'esercizio 1981, la spesa di lire 2.400 milioni.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.41 - Legge Regionale 8 luglio 1981, n. 41. [1]

Contributi di carattere speciale e straordinario alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, in relazione ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri.

(B.U. 8 luglio 1981, n. 73).

 

Art. 1.

     Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani, beneficiarie delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20, emanata in attuazione del D.L. 13 marzo 1980, n. 67, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 177, di far fronte ai maggiori oneri, compresi quelli previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri 1979-1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a dette Aziende un contributo di carattere speciale e straordinario nella misura massima di lire 3.700.000 per ciascun lavoratore dipendente, a copertura in via forfettaria dei predetti maggiori oneri per l'anno 1981, nonché degli ulteriori maggiori oneri per gli anni 1979 e 1980 per la parte eccedente quella erogata ai sensi del citato articolo 2.

     Per le modalità di erogazione del contributo di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 20.

     E' autorizzata l'erogazione, a ciascuna Azienda, a titolo di anticipazione, fino al 90% della contribuzione prevista nel presente articolo.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata nell'esercizio 1981, la spesa di lire 2.400 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 514 con la denominazione: «Contributi di carattere speciale e straordinario alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea suburbani ed extraurbani per sopperire ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri 1979-1981» e con lo stanziamento di lire 2.400 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 2.400 milioni si provvede come segue:

     - per lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;

     - per lire 600 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 del medesimo stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati;

     - per lire 600 milioni con la maggiore entrata prevista sul capitolo 719 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 19811983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.