§ 4.8.33 - Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 8.
Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società «Autovie Venete S.p.A.» con sede a Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:19/02/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni «Autovie Venete» con sede a Trieste, sino alla concorrenza dell'importo di lire [...]
Art. 2.      La sottoscrizione delle azioni, di cui al precedente articolo, avverrà mediante conversione in quote azionarie della parte non rimborsata del mutuo infruttifero concesso alla società «Autovie [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979
Art. 4.      In relazione al disposto di cui all'articolo 2 della presente legge lo stanziamento del capitolo 902 del precitato stato di previsione dell'entrata - pari a lire 196 milioni per gli esercizi [...]


§ 4.8.33 - Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 8. [1]

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società «Autovie Venete S.p.A.» con sede a Trieste.

(B.U. 24 febbraio 1979, n. 20).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni «Autovie Venete» con sede a Trieste, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.312.500.000, mediante sottoscrizione di nuove azioni ordinarie emesse dalla società medesima.

 

     Art. 2.

     La sottoscrizione delle azioni, di cui al precedente articolo, avverrà mediante conversione in quote azionarie della parte non rimborsata del mutuo infruttifero concesso alla società «Autovie Venete» ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 24.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6812 con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. "Autovie Venete"» e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

     A tale spesa si fa fronte con l'entrata di pari importo di cui al comma successivo.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. 1 - il capitolo 913 con la denominazione: «Rimborso del mutuo infruttifero concesso alla S.p.A. Autovie Venete ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 24» e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

 

     Art. 4.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 2 della presente legge lo stanziamento del capitolo 902 del precitato stato di previsione dell'entrata - pari a lire 196 milioni per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 38,5 milioni per l'esercizio 1979 - viene ridotto a zero. Di conseguenza viene ridotto di pari importo lo stanziamento del capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.