§ 4.8.32 - Legge Regionale 22 novembre 1978, n. 84.
Speciale finanziamento dell'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:22/11/1978
Numero:84


Sommario
Art. 1.      Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea extraurbani di far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione integrale dei benefici economici e [...]
Art. 2.      Per consentire alle imprese concessionarie dei servizi pubblici di autolinee extraurbane di definire ogni residuo problema contrattuale con i propri dipendenti per il periodo 1º gennaio 1976 - [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.32 - Legge Regionale 22 novembre 1978, n. 84. [1]

Speciale finanziamento dell'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee.

(B.U. 23 novembre 1978, n. 111).

 

Art. 1.

     Per consentire alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea extraurbani di far fronte ai maggiori oneri derivanti nell'anno 1978 dall'applicazione integrale dei benefici economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e dalle nuove tabelle di inquadramento di cui alla legge 1º febbraio 1978, n. 30, in vigore nel Friuli-Venezia Giulia a tutti gli effetti dal 1º gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'esercizio 1978 l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'erogazione di contributi di cui all'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     Per consentire alle imprese concessionarie dei servizi pubblici di autolinee extraurbane di definire ogni residuo problema contrattuale con i propri dipendenti per il periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1977, conseguente alla stipula del contratto collettivo nazionale richiamato al precedente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle suddette imprese una somma forfettaria nella misura massima di lire 600.000, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per ciascun dipendente per il predetto periodo e ciò fino all'importo massimo di lire 575 milioni.

     La concreta misura da liquidare al singolo lavoratore verrà determinata in rapporto al servizio prestato nel biennio 1976- 1977.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 1506 con la denominazione: «Contributi alle Aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea extraurbani ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 575 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 1507 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore delle imprese concessionarie dei servizi pubblici di autolinee extraurbane per la definizione dei problemi contrattuali con i propri dipendenti per il periodo 1º gennaio 1976 - 31 dicembre 1977» e con lo stanziamento di lire 575 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 2.075 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 2.075 milioni per l'esercizio 1978.

     Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, la spesa complessiva di lire 2.075 milioni, prevista dai precedenti primo e terzo comma, ha carattere di anticipazione su future assegnazioni dello Stato a favore della Regione per finalità analoghe e pertanto, con riguardo della predetta spesa, troverà applicazione il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.