§ 4.8.30 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 71.
Fondo di investimento per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:17/06/1978
Numero:71


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare il rinnovo e l'ampliamento del materiale rotabile per gli autoservizi pubblici di linea comprensoriali e regionali l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un [...]
Art. 2.      Il fondo speciale di cui al precedente articolo 1 viene gestito dalla Friulia-Lis S.p.A. secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione con l'Amministrazione regionale. In tale [...]
Art. 3.      La locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:
Art. 4.      Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, approva il piano annuale di assegnazione [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 7.      Per l'introito dei contributi statali previsti dall'articolo 1, terzo comma del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del piano [...]
Art. 8.      Sul capitolo 6531 di spesa, di cui al precedente articolo 6, saranno iscritti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni gli [...]


§ 4.8.30 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 71. [1]

Fondo di investimento per il rinnovo e l'ampliamento del parco autobus.

(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare il rinnovo e l'ampliamento del materiale rotabile per gli autoservizi pubblici di linea comprensoriali e regionali l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo speciale presso la Friulia-Lis S.p.A. di Udine per consentire da parte di imprese o enti pubblici ed aziende private la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di autobus nuovi rispondenti alle caratteristiche indicate dall'articolo 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

 

     Art. 2.

     Il fondo speciale di cui al precedente articolo 1 viene gestito dalla Friulia-Lis S.p.A. secondo le modalità stabilite nell'apposita convenzione con l'Amministrazione regionale. In tale convenzione debbono essere definiti:

     a) i termini per il trasferimento alla Friulia-Lis S.p.A. dei fondi destinati alla gestione speciale, di cui al precedente articolo 1;

     b) le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria;

     c) le tipologie e le modalità di fornitura degli autobus.

 

     Art. 3.

     La locazione finanziaria di cui alla presente legge dovrà prevedere le seguenti condizioni:

     a) il diritto da parte degli enti o imprese subentranti nel caso di revoca o mancato rinnovo delle concessioni delle autolinee, di rilevare, in quote proporzionali, il servizio oggetto del provvedimento, il materiale rotabile in locazione finanziaria.

     Tale diritto si eserciterà secondo le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

     b) il diritto di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, in caso di inadempienza del locatario per almeno due rate del canone di locazione;

     c) l'estinzione di ogni diritto dell'impresa locataria per le rate del canone già corrisposte, nel caso di scioglimento del contratto.

     Nei casi di cui al primo comma, lettera a) del presente articolo durante il corso della locazione finanziaria, ai fini dell'indennizzo degli autobus acquisiti con le agevolazioni di cui alla presente legge, sarà riconosciuto a favore del concessionario il 60% del valore di mercato dell'usato da determinarsi in base a perizia, al netto del valore attuale dei canoni di locazione e del valore residuo non ancora corrisposti.

 

     Art. 4.

     Le domande per l'ammissione ai benefici di cui al precedente articolo 2 devono essere presentate alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per la prima applicazione, ed entro il mese di gennaio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento dei trasporti di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, approva il piano annuale di assegnazione in locazione finanziaria degli autobus alle singole imprese.

     La relativa assegnazione deve ritenersi decaduta qualora entro 60 giorni l'Ente pubblico o l'Azienda privata assegnataria non provveda alla stipulazione del contratto di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6531 con la denominazione: «Finanziamenti per la costituzione del fondo di dotazione della «Friulia-Lis S.p.A.» al fine di consentire da parte di imprese o enti pubblici ed aziende private la stipulazione di contratti di locazione finanziaria di autobus nuovi» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte per lire 796 milioni, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1977 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1977 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1562 del 10 maggio 1978 e per lire 204 milioni con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 712 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 7.

     Per l'introito dei contributi statali previsti dall'articolo 1, terzo comma del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 579 con la denominazione: «Contributi dello Stato ai sensi dell'articolo 1, terzo comma del D.P.R. 6 giugno 1977, n. 384».

 

     Art. 8.

     Sul capitolo 6531 di spesa, di cui al precedente articolo 6, saranno iscritti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni gli stanziamenti corrispondenti ai contributi statali introitati al capitolo 579 dell'entrata, istituito con il precedente articolo 7.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.