§ 4.8.21 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 6.
Integrazione e ulteriore finanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:26/04/1976
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificato con l'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata per gli esercizi finanziari [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale può garantire i mutui contratti dal Consorzio per l'Aeroporto Giuliano per la costruzione di opere per i servizi aeroportuali.
Art. 3.      La garanzia di cui al precedente articolo viene disposta, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti e traffici, di concerto con l'Assessore alle finanze con deliberazione della Giunta [...]
Art. 4.      La spesa complessiva di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario [...]
Art. 5.      Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'articolo 2 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano [...]


§ 4.8.21 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 6. [1]

Integrazione e ulteriore finanziamento della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. 29 aprile 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificato con l'articolo 4 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [2].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale può garantire i mutui contratti dal Consorzio per l'Aeroporto Giuliano per la costruzione di opere per i servizi aeroportuali.

 

     Art. 3.

     La garanzia di cui al precedente articolo viene disposta, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti e traffici, di concerto con l'Assessore alle finanze con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina le condizioni e stabilisce le modalità degli eventuali ricuperi da effettuarsi a cura dell'Assessore alle finanze.

 

     Art. 4.

     La spesa complessiva di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 19761979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) [3].

 

     Art. 5.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'articolo 2 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presenta sufficiente disponibilità, o ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi [4].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.