§ 4.8.2 - Legge Regionale 1 settembre 1966, n. 26.
Contributi per il completamento delle opere dell'Aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:01/09/1966
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per il completamento delle opere aeroportuali dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, al «Consorzio per l'Aeroporto giuliano», contributi [...]
Art. 2.      Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 30 milioni.


§ 4.8.2 - Legge Regionale 1 settembre 1966, n. 26. [1]

Contributi per il completamento delle opere dell'Aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari.

(B.U. 6 settembre 1966, n. 26).

 

Art. 1.

     Per il completamento delle opere aeroportuali dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, al «Consorzio per l'Aeroporto giuliano», contributi annui costanti di lire 30 milioni, per la durata di anni 20, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1966.

     É consentito al Consorzio per l'Aeroporto giuliano lo sconto presso Istituti finanziari dei contributi di cui al precedente comma. Le modalità di erogazione dei medesimi saranno stabilite con apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 30 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 751 con la denominazione: «Contributo al Consorzio per l'Aeroporto giuliano».

     A favore di detto capitolo si provvede mediante storno - ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9 - della disponibilità di lire 30 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25911741 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

     L'onere di lire 30 milioni, per l'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo n. 751 e quello relativo agli esercizi dal 1967 al 1985 graverà sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.