§ 4.5.4 - Legge Regionale 3 novembre 1979, n. 61.
Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:03/11/1979
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Modalità di determinazione delle tariffe.
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  Denuncia delle acque scaricate in pubbliche fognature.
Art. 5.  Progressiva applicazione della tariffa.


§ 4.5.4 - Legge Regionale 3 novembre 1979, n. 61. [1]

Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(B.U. 3 novembre 1979, n. 119).

 

Art. 1. Modalità di determinazione delle tariffe.

     Ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, il pagamento del canone per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, inclusi gli stabilimenti e opifici industriali a qualunque uso adibiti, determinato in conformità alle formule tipo emanate con il D.P.R. 24 maggio 1977, è disciplinato dalle norme della presente legge regionale .

     Alla specificazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti si provvederà mediante elaborazione dei termini contenuti nelle formule tipo, con decreto dei Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Con il medesimo provvedimento si determineranno i relativi massimali, con riferimento rispettivamente al solo servizio di fognatura, ovvero al servizio di fognatura e depurazione.

     L'obbligo del pagamento decorre dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui al secondo comma.

     Nel caso in cui venga reso il solo servizio di fognatura, il coefficiente correttivo K1 assume il valore 1.

 

     Art. 2.

     Ai sensi dell'articolo 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono considerati insediamenti civili ai fini della determinazione del canone di cui al precedente articolo gli edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e che siano adibiti a:

     1) abitazione:

     2) attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica o sanitaria;

     3) prestazioni di servizio;

     4) ogni altro tipo di attività, ancorchè produttiva, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, secondo i criteri che verranno stabiliti con le modalità di cui al precedente articolo 1.

     Sono considerati altresì insediamenti civili le imprese agricole che lavorano esclusivamente prodotti propri, nonchè gli allevamenti zootecnici, inseriti nell'ambito di una impresa agricola, che si approvvigionano per almeno il 35% con alimenti di origine aziendale.

 

     Art. 3.

     Entro il 31 marzo di ogni anno l'ente gestore provvederà all'applicazione della tariffa sulla base dei coefficienti dei costi medi determinati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 1.

 

     Qualora i costi unitari reali dei servizi risultino superiori ai coefficienti suindicati l'ente gestore stabilirà la tariffa in base ai costi reali, entro il limite dei massimali previsti dal medesimo decreto.

 

     Art. 4. Denuncia delle acque scaricate in pubbliche fognature.

     I titolari degli insediamenti produttivi sono tenuti entro il 31 gennaio a denunciare all'ente gestore del servizio le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi terminali in atto, nonchè ad indicare le quantità di acqua prelevata e scaricata nell'anno solare trascorso e le quantità di acqua da prelevare nell'anno solare in corso.

     Nella denuncia dovrà essere specificata la fonte di

approvvigionamento.

     I titolari degli insediamenti civili di cui al precedente articolo 2, che provvedono autonomamente, totalmente o parzialmente,

all'approvvigionamento idrico, sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno a denunciare all'ente gestore la quantità delle acque prelevate nell'anno trascorso.

     Nel caso di approvvigionamento da acquedotto l'ente gestore del servizio di fognatura provvederà d'ufficio alla quantificazione dei prelievi delle singole utenze, sulla base dei dati assunti direttamente presso l'ente che gestisce l'acquedotto.

     Nella prima applicazione della presente legge le denunce di cui ai precedenti primo e terzo comma dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 1 e faranno riferimento, per quanto attiene alla quantità di acqua, a quella da prelevare nella frazione di anno solare nella quale si applicherà la tariffa.

     In caso di omessa o ritardata denuncia si applicano le penalità previste dal D.P.R. 24 maggio 1977.

 

     Art. 5. Progressiva applicazione della tariffa.

     Nel primo anno di applicazione della presente legge e fino al 3 1 dicembre 1980 l'ammontare della tariffa dovuta è stabilita nella misura di un terzo di quella risultante dall'applicazione dei coefficienti dei costi medi, con un aumento periodico di un terzo nei due anni successivi.

     A decorrere dal quarto anno è data facoltà agli enti gestori di determinare la tariffa secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.