§ 4.3.19 - Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 61.
Interventi straordinari a favore dell'edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:23/08/1982
Numero:61


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati Enti per l'importo complessivo a fianco di [...]
Art. 2.      La spesa ammessa a contributo, oltre alle voci di cui all'articolo 1, può comprendere il costo per l'acquisizione delle relative aree, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota non [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.3.19 - Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 61.

Interventi straordinari a favore dell'edilizia universitaria e di altri enti operanti nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 78).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati Enti per l'importo complessivo a fianco di ciascuno indicato, al fine di concorrere al potenziamento delle loro strutture edilizie e della loro dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche:

 

 

- Università degli studi di Trieste            L. 925 milioni

- Consorzio per la costituzione e lo sviluppo  L. 725 milioni

degli insegnamenti universitari in Udine

- Centro Internazionale di scienze meccaniche  L. 450 milioni

di Udine

 

 

     Art. 2.

     La spesa ammessa a contributo, oltre alle voci di cui all'articolo 1, può comprendere il costo per l'acquisizione delle relative aree, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota non superiore all'8% della spesa complessiva per spese generali e di collaudo.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo n. 8089 con la denominazione «Interventi straordinari a favore dell'edilizia universitaria e di altri Enti operanti nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 900 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.