§ 4.3.15 - Legge Regionale 28 luglio 1977, n. 43.
Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dell'edilizia scolastica, previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:28/07/1977
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Ai fini di accelerare l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nei limiti delle [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.324 milioni, di cui lire 6.718 milioni per [...]


§ 4.3.15 - Legge Regionale 28 luglio 1977, n. 43. [1]

Modalità di erogazione dei finanziamenti a favore dell'edilizia scolastica, previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(B.U. 2 agosto 1977, n. 76).

 

Art. 1.

     Ai fini di accelerare l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica, di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nei limiti delle disponibilità annuali assegnate con il decreto di cui al quinto comma dell'art. 3 della precitata legge, i finanziamenti dalla stessa previsti con le seguenti modalità:

     1) una prima quota della misura massima del 50% del finanziamento assegnato, alla presentazione del verbale di consegna dei lavori sottoscritto senza riserve dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;

     2) una seconda quota, della misura necessaria per raggiungere il 95% del finanziamento assegnato, dopo l'accertamento da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici della conformità dei lavori al progetto esecutivo e della avvenuta esecuzione dei lavori stessi, per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale, nonché dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

     3) la restante quota a saldo, ad avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 11.324 milioni, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione II -  Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5170 con la denominazione: «Finanziamenti agli Enti obbligati per interventi nel campo dell'edilizia scolastica (L. 5 agosto 1975, n. 412)» e con lo stanziamento complessivo di lire 11.324 milioni per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 11.324 milioni, di cui lire 6.718 milioni per l'esercizio 1977, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), di cui lire 3.176 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.