§ 4.2.46 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 38.
Rifinanziamento delle leggi regionali 27 giugno 1975, n. 45 e 28 giugno 1976, n. 27, in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:08/05/1978
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche nel settore igienico-sanitario di cui all'articolo 1 - primo comma - della L.R. 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, nell'esercizio [...]
Art. 2.      Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi, per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.
Art. 3.      Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1978.


§ 4.2.46 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 38.

Rifinanziamento delle leggi regionali 27 giugno 1975, n. 45 e 28 giugno 1976, n. 27, in materia di lavori pubblici.

(B.U. 11 maggio 1978, n. 35).

 

Art. 1.

     Per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche nel settore igienico-sanitario di cui all'articolo 1 - primo comma - della L.R. 27 giugno 1975, n. 45, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 600 milioni.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 28 giugno 1976, n. 27, è autorizzata. nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

 

     Art. 2.

     Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 possono essere destinati ad integrazione dei contributi già concessi, per il finanziamento di aumenti nei costi delle opere comunque determinatisi.

     L'integrazione del contributo originario ai sensi del comma precedente, è consentita pure per fare fronte alla corresponsione degli acconti revisionali in corso d'opera qualora l'importo per la revisione dei prezzi contrattuali, come previsto nei quadri economici, si dimostri insufficiente.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6854 con la denominazione: «Interventi straordinari per la realizzazione ed il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti locali nei settori igienico-sanitario, dell'edilizia scolastica, assistenziale e per le calamità naturali» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1978.

     Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

     Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6822 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 - istituito ai sensi del III comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stanziamento viene elevato di lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

     All'onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).