§ 4.1.112 - L.R. 11 dicembre 2003, n. 22.
Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:11/12/2003
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Deroga all’articolo 108 della legge regionale 52/1991).
Art. 3.  (Sanatorie ai sensi della legge 47/1985 e dell’articolo 39 della legge 724/1994).
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.112 - L.R. 11 dicembre 2003, n. 22. [1]

Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive.

(B.U. 24 dicembre 2003, n. 52).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Avuto riguardo all’articolo 4, n. 12), dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia potestà legislativa primaria in materia urbanistica e in armonia con le competenze dello Stato di cui all’articolo 117 della Costituzione, al fine di salvaguardare l’identità e l’integrità del territorio regionale, ferma restando l’applicazione della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), non è ammessa la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi previsti ovvero in difformità o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi.

     2. Ai fini di consentire l’oblazione penale degli illeciti edilizi, la domanda di definizione di tali illeciti, presentata dopo il 2 ottobre 2003 secondo le modalità previste da disposizioni statali, non sospende il procedimento per le sanzioni amministrative. La domanda non è corredata dell’attestazione del versamento degli oneri concessori. La presentazione della documentazione prevista a corredo della domanda stessa comporta il rilascio da parte del Comune del certificato di definizione dell’illecito edilizio e il decorso del termine di ventiquattro mesi, senza l’adozione di un provvedimento negativo del Comune, equivale al suddetto certificato.

 

     Art. 2. (Deroga all’articolo 108 della legge regionale 52/1991).

     1. In deroga all’articolo 108 della legge regionale 52/1991, fatta salva la procedura prevista dall’articolo stesso, l’accertamento di conformità è rilasciato per le istanze presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e relative a interventi conformi agli strumenti urbanistici o ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al momento della presentazione dell’istanza.

 

     Art. 3. (Sanatorie ai sensi della legge 47/1985 e dell’articolo 39 della legge 724/1994).

     1. Restano escluse dal divieto di cui all’articolo 1 le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     2. Per le domande di sanatoria edilizia presentate ai sensi del comma 1 gli interessati possono chiedere la revoca del diniego di sanatoria motivato esclusivamente da carenza documentale. L’istanza di revoca deve essere presentata entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di nullità, di tutta la documentazione mancante. Le istanze di sanatoria, non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, purché corredate di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’oblazione, sono procedibili agli effetti del conseguimento della sanatoria.

     3. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985 e dell’articolo 39 della legge 724/1994, viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, prevenzione degli incendi e degli infortuni.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 2004, n. 198 ha dichiarato l’illegittimità della presente legge.