§ 4.1.8a - D.P.G.R. 14 luglio 2000, n. 0242/Pres.
Modifica degli standard urbanistici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:14/07/2000
Numero:0242


Sommario
Art. 1. 1) L'articolo 17, comma 3, numero 2) del documento recante "Revisione degli standard urbanistici regionali", approvato con D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., di seguito denominato "revisione [...]
Art. 2. 1) L'articolo 18, comma 7, della revisione degli standard urbanistici regionali è sostituito dal seguente
Art. 3. 1. Dopo l'articolo 21 della revisione degli standard urbanistici regionali è inserito il seguente


§ 4.1.8a - D.P.G.R. 14 luglio 2000, n. 0242/Pres.

Modifica degli standard urbanistici regionali.

(B.U. 18 ottobre 2000, n. 42)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che l'applicazione degli attuali standard urbanistici regionali approvati con D.P.G.R. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 1995, Reg. 1, foglio 218, nell'ambito delle competenze esercitate dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in sede di esame degli strumenti di pianificazione territoriale comunale, ha messo in luce la necessità di prevedere una diversa quantificazione degli standard sulla dotazione dei parcheggi di relazione nelle aree produttive;

ATTESO che la Direzione regionale della pianificazione territoriale a seguito di un approfondimento e verifica delle istanze relative al ridimensionamento degli standard dei parcheggi, necessari a favorire un uso più razionale dello spazio nelle aree produttive ha proposto modifica degli articoli 17 e 18 del documento allegato al citato D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995;

CHE con deliberazione n. 3141 del 15 ottobre 1999 la Giunta regionale ha approvato la predetta proposta di modifica degli standard urbanistici regionali ed ha autorizzato l'avvio della consultazione preliminare prevista dall'articolo 124 della legge regionale n. 52/1991, con i Comuni della Regione e con la competente Commissione del Consiglio regionale;

CHE con nota prot. PT/7010 del 27 ottobre 1999, la predetta bozza di modifica è stata trasmessa ai Comuni, al fine di acquisire in merito il parere preliminare di competenza come previsto dall'articolo 124 della legge regionale n. 52/1991;

CHE la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha redatto l'istruttoria dei pareri pervenuti evidenziando che la maggioranza dei pareri è favorevole ed esprimendo l'avviso che le osservazioni pervenute da alcuni Comuni non siano tali da indurre a una revisione dell'elaborato;

CHE la Giunta regionale con processo verbale n. 306 dell'11 febbraio 2000 ha preso atto della relazione istruttoria della Direzione regionale della pianificazione territoriale con la quale si esprime l'avviso che la proposta di revisione come adottata con la precedente deliberazione possa essere inviata all'esame della IV Commissione consiliare permanente;

CHE con nota prot. PT/3026 del 3 marzo 2000, la predetta bozza di modifica è stata trasmessa al Consiglio regionale, al fine di acquisire in merito il parere preliminare della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che per i parcheggi di relazione per le zone artigianali e industriali 22 Comuni hanno espresso parere favorevole, mentre 7 Comuni hanno ritenuto le riduzioni proposte eccessive o non necessarie; detti Comuni potranno comunque applicare una percentuale maggiore, essendo gli standard regionali dei limiti minimi;

CHE, per i parcheggi di relazione per le zone commerciali 23 Comuni hanno espresso parere favorevole, mentre 7 Comuni hanno ritenuto le riduzioni proposte eccessive o non necessarie; detti Comuni potranno comunque applicare una percentuale maggiore, essendo gli standard regionali dei limiti minimi;

CHE, per quanto riguarda la definizione di superficie utile 22 Comuni hanno espresso parere favorevole, 2 sono contrari, mentre 3 Comuni propongono altre definizioni non accoglibili in quanto complicherebbero il calcolo della superficie utile e ridurebbero ancor più la quota dei parcheggi;

CONSIDERATO inoltre che il parere dei Comuni che non hanno risposto va inteso in senso favorevole;

SENTITA la IV Commissione permanente del Consiglio regionale;

RITENUTO di far proprio il documento di revisione degli standard urbanistici regionali, redatto dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale in data 28 settembre 1999;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 16 giugno 2000;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1838 del 23 giugno 2000;

 

DECRETA

 

Sono approvate le modifiche al documento recante "Revisione degli standard urbanistici regionali" approvato con D.P.G.R. n. 0126/Pres. del 20 aprile 1995, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato

Modifiche alla revisione degli standard urbanistici regionali approvata con D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.

 

Art. 1.

1) L'articolo 17, comma 3, numero 2) del documento recante "Revisione degli standard urbanistici regionali", approvato con D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., di seguito denominato "revisione degli standard urbanistici regionali" è sostituito dal seguente:

"2. Parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici".

 

     Art. 2.

1) L'articolo 18, comma 7, della revisione degli standard urbanistici regionali è sostituito dal seguente:

"7. Lo spazio per il parcheggio stanziale e di relazione a servizio di edifici destinati a commercio all'ingrosso e depositi è in misura non inferiore al 40% della superficie utile".

 

     Art. 3.

1. Dopo l'articolo 21 della revisione degli standard urbanistici regionali è inserito il seguente:

"Art. 21 bis Superficie utile

1. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici".