§ 4.1.71 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 57.
Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:20/06/1988
Numero:57


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad abitazioni civili e rurali, al fine di garantire [...]
Art. 2.      1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato [...]
Art. 3.      1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire ad abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo [...]
Art. 4.      1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.
Art. 5.      1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.
Art. 6.      1. I documenti di cui all'articolo 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e [...]
Art. 7.      1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il direttore dei lavori, o in mancanza il committente, deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione [...]
Art. 8.      1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge, che riguardino edifici di volume superiore a 2000 metri cubi, devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un [...]
Art. 9.      1. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'articolo 8  - qualora necessario - e della dichiarazione di conformità, di cui [...]
Art. 10.      1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 non erano conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale [...]
Art. 11.      1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il Sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente ed al direttore dei [...]


§ 4.1.71 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 57. [1]

Disciplina per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici.

(B.U. 21 giugno 1988, n. 79).

 

Art. 1.

     1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire ad abitazioni civili e rurali, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a garanzia della pubblica incolumità ai sensi della legge 1º marzo 1968, n. 186.

     2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

 

     Art. 2.

     1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

 

     Art. 3.

     1. La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti e delle opere negli edifici da adibire ad abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un progetto esecutivo redatto e firmato, nei limiti delle rispettive competenze, da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali.

 

     Art. 4.

     1. Il progettista ha la responsabilità della progettazione di tutte le strutture dell'opera e della sua rispondenza alla normativa generale vigente.

     2. Il direttore dei lavori e l'installatore hanno la responsabilità, ciascuno per la parte di propria competenza, della conformità dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione previste dal progetto.

 

     Art. 5.

     1. I progetti di cui agli articoli precedenti devono essere conformi alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, nonché alle direttive CEE, in quanto attuate nell'ordinamento italiano.

     2. I progetti di impianti relativi a nuovi edifici o a ristrutturazioni edilizie o comunque a opere soggette a concessione edilizia devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, prima dell'inizio dei lavori, da parte del committente o del costruttore.

     3. I progetti relativi a modifiche, ampliamento o adeguamento alle disposizioni c della presente legge di impianti già esistenti devono essere depositati in duplice copia presso gli uffici tecnici comunali, contestualmente alla presentazione al Comune della comunicazione di opere interne o della domanda di autorizzazione.

     4. Le varianti che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dell'opera, preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori, devono essere documentate prima del completamento dell'opera stessa, con il deposito in duplice copia dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale competente.

     5. Il deposito dei progetti e delle varianti di cui ai commi 2, 3 e 4 è disposto a garanzia della loro esistenza per la verifica di conformità da effettuarsi al momento del collaudo di cui all'articolo 8.

 

     Art. 6.

     1. I documenti di cui all'articolo 5 devono essere conservati, per tutto il periodo di messa in opera, nel cantiere o comunque nel luogo di realizzazione dell'impianto e devono recare la data e la firma del direttore dei lavori, del costruttore o dell'installatore.

     2. Il costruttore è responsabile della regolare tenuta dei documenti.

 

     Art. 7.

     1. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'impianto, il direttore dei lavori, o in mancanza il committente, deve depositare presso l'ufficio tecnico comunale competente una relazione in duplice copia, attestante la conformità dell'impianto realizzato alle disposizioni della presente legge, compilata e firmata dall'installatore, controfirmata dal direttore dei lavori, o in mancanza dal committente, e recante in allegato i processi verbali delle verifiche elettriche ed elettroniche e delle misurazioni effettuate durante l'esecuzione degli impianti stessi e la certificazione di idoneità dei materiali messi in opera.

 

     Art. 8.

     1. Tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla presente legge, che riguardino edifici di volume superiore a 2000 metri cubi, devono essere sottoposti a collaudo da un ingegnere o da un perito industriale specializzati nella specifica materia ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno 5 anni.

     2. La nomina del collaudatore spetta al committente che deve comunicarla all'ufficio tecnico comunale competente entro venti giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il costruttore esegua l'opera in proprio, la scelta del collaudatore deve essere effettuata tra una terna di nominativi designati dall'Ordine provinciale degli ingegneri o dal Collegio provinciale dei periti industriali.

     3. Il collaudatore non deve aver preso parte alla progettazione, direzione, esecuzione degli impianti o alla fornitura dei materiali.

     4. Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e devono contenere gli eventuali accertamenti eseguiti dall'ufficio tecnico comunale competente sulla documentazione di cui agli articoli 5 e 6, nonché l'accertamento del collaudatore stesso sull'idoneità dell'impianto ad essere messo in funzione.

     5. Le tre copie del certificato e della relazione devono essere trasmesse all'ufficio tecnico comunale competente, il quale provvede a restituirne due copie con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

 

     Art. 9.

     1. In caso di mancata presentazione all'ufficio tecnico comunale del certificato di collaudo, di cui all'articolo 8  - qualora necessario - e della dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 7, il Sindaco non rilascerà il certificato di abitabilità.

 

     Art. 10.

     1. Qualora, entro cinque anni, risulti che le opere collaudate ai sensi dell'articolo 8 non erano conformi alla normativa vigente, il collaudatore dell'impianto, impregiudicata ogni eventuale responsabilità penale e/o civile, viene deferito d'ufficio al Consiglio del rispettivo Ordine o Collegio professionale, per l'esercizio dell'azione disciplinare.

 

     Art. 11.

     1. In caso di mancata osservanza delle norme di cui alla presente legge il Sindaco dispone, con ordinanza esecutiva notificata a mezzo di messo comunale al committente ed al direttore dei lavori, se esistente, la sospensione dei lavori che non possono comunque essere ripresi prima dell'adeguamento alle disposizioni previste.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 64 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19.