§ 3.19.5 - L.R. 16 novembre 2001, n. 24.
Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 settore energetico
Data:16/11/2001
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Controlli degli impianti termici).


§ 3.19.5 - L.R. 16 novembre 2001, n. 24. [1]

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.

(B.U. 28 novembre 2001, n. 48).

 

     Art. 1. (Controlli degli impianti termici). [2]

     1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli Venezia Giulia, coordina le procedure per i controlli e le verifiche di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso l’Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di quarantamila abitanti che individua gli indirizzi e gli elementi omogenei delle procedure di controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge 10/1991.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione, emana gli atti di indirizzo definiti dal tavolo di coordinamento per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1.

     4. Le procedure eventualmente avviate dalle Province e dai Comuni con più di quarantamila abitanti, prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono uniformate agli atti di indirizzo emanati ai sensi del comma 3, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2002, n. 6.