§ 3.18.83 - Legge Regionale 28 novembre 1989, n. 30.
Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:28/11/1989
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire la realizzazione di programmi di investimenti rivolti a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane del Friuli- Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è [...]
Art. 2.      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1989, e lire 1.500 milioni per ciascuno [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.18.83 - Legge Regionale 28 novembre 1989, n. 30. [1]

Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur S.p.A.

(B.U. 29 novembre 1989, n. 120).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire la realizzazione di programmi di investimenti rivolti a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane del Friuli- Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1989 al 1998, nuove azioni della «Promotur S.p.A.», costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 17.000 milioni.

     2. La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur S.p.A.» sarà effettuata tempo per tempo in relazione agli aumenti del capitale sociale deliberati dalla società medesima.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1989, e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998.

     2. L'onere di lire 6.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989- 1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

     3. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

     4. L'onere di lire 3.500 milioni, in termini di competenza, previsto per l'anno 1989, trova copertura nella quota di pari importo, rimasta inutilizzata per la mancata operatività dell'articolo 72 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, della parte dell'avanzo finanziario - accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989 - considerata dal comma 1, lettera d), dell'articolo 19 della legge regionale medesima. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, trova copertura in pari quota delle disponibilità indicate, rispettivamente per ciascuno degli anni medesimi, ai commi 2 e 3 del già citato articolo 19.

     5. Sul precitato capitolo 1556 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

     6. Nella tabella E-2-lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l'articolo 5 della precitata legge regionale n. 25/1989, viene stralciato il capitolo 1556 e lo stanziamento del capitolo 8842 viene modificato in lire 188.335.555.931.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.