§ 3.18.81 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 40.
Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:06/06/1988
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione della rilevanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia annette allo sviluppo degli aspetti turistici e di promozione economica connessi con i campionati del mondo di calcio [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione all'Amministrazione regionale, per la costituzione della società di cui all'articolo 1, è concessa a condizione che l'iniziativa sia attuata con l'osservanza delle seguenti [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere le quote del capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata fino ad un [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.18.81 - Legge Regionale 6 giugno 1988, n. 40. [1]

Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine.

(B.U. 7 giugno 1988, n. 72).

 

Art. 1.

     1. In considerazione della rilevanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia annette allo sviluppo degli aspetti turistici e di promozione economica connessi con i campionati del mondo di calcio che interessano la città di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, ai sensi e per gli effetti dall'articolo 2458 del codice civile, di una società a responsabilità limitata, avente nell'oggetto sociale l'organizzazione di servizi turistici e promozionali e di attività di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle manifestazioni che saranno effettuate nel Friuli-Venezia Giulia nel 1990 in concomitanza con i predetti campionati.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione all'Amministrazione regionale, per la costituzione della società di cui all'articolo 1, è concessa a condizione che l'iniziativa sia attuata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

     a) che la Regione assuma e conservi nella costituenda società una posizione di maggioranza assoluta, in modo che la partecipazione di altri soggetti non superi mai, complessivamente, la misura del 49 per cento del capitale sociale;

     b) che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e quella del presidente del Collegio sindacale, nonché di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, siano riservate alla Giunta regionale.

     2. L'Amministrazione regionale - in relazione alla partecipazione di controllo di cui al comma 1 - è altresì autorizzata a concedere gratuitamente in uso alla società locali attrezzati dalla Regione in Udine, per l'espletamento dell'attività degli organi sociali.

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere le quote del capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata fino ad un massimo di lire 175 milioni nell'anno 1988.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - alla rubrica n. 6 - programma 3.3.1. - spese d'investimento - categoria 2.5. - sezione X - il capitolo 1374 [2.1.251.3.10.09] con la denominazione «Sottoscrizione di quote del capitale sociale di una società a responsabilità limitata avente nell'oggetto sociale l'organizzazione di servizi turistici e promozionali e di attività di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle manifestazioni che saranno effettuate in occasione dei campionati del mondo di calcio del 1990» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 175 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 175 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.