§ 3.18.71 - D.P.G.R. 12 settembre 1985, n. 0475.
Revoca dei DD.P.G.R. 22 giugno 1983, n. 0303/Pres. e 19 dicembre 1983, n. 0684/Pres. ed approvazione del nuovo regolamento di esecuzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:12/09/1985
Numero:0475


Sommario
Art. 1.      Con i termini «legge» ed «agenzie» si intendono, rispettivamente, la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni e le agenzie di viaggio e turismo.
Art. 2.      Le imprese di cui all'articolo 1 della legge possono assumere una qualsiasi delle forme giuridiche previste dal codice civile.
Art. 3.      Con il termine di «escursioni» di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 1, della legge, si intendono spostamenti non eccedenti le 48 ore, comprendenti un solo pernottamento e limitati alle [...]
Art. 4.      L'assistenza di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 7, della legge, si intende estensivamente riferita al rilascio di qualsiasi documento necessario per l'espatrio.
Art. 5.      Per ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia, il titolare o il gestore dell'impresa o il legale rappresentante della società o l'institore preposto deve presentare [...]
Art. 6.      Ai sensi di quanto disposto dal tredicesimo comma dell'articolo 3 della legge, vengono considerate modificazioni alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione
Art. 7.      Le date di apertura e chiusura delle agenzie e delle filiali stagionali devono essere comunicate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'Ufficio provinciale per [...]
Art. 8.      La cessione di un'agenzia ovvero di una filiale ad altra agenzia già operante comporta il rilascio di una nuova autorizzazione regionale.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      La polizza assicurativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge si intende a copertura dell'attività dell'impresa ed è quindi unica, anche in presenza di più filiali.
Art. 11.      Per «continuità ed esclusività» di cui all'articolo 5, quinto comma, della legge, si intende l'effettivo esercizio dell'attività professionale da parte del direttore tecnico, nella sede della [...]
Art. 12.      Gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge hanno luogo periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità.
Art. 13.      Oltre alla riconosciuta idoneità in tutte le materie di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge, costituisce titolo valido - ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui [...]
Art. 14.      Il titolare dell'autorizzazione regionale che intenda sostituire il direttore tecnico dell'agenzia o di una filiale con altro direttore tecnico già iscritto all'albo professionale di cui [...]
Art. 15.      Il direttore tecnico che abbia interrotto il rapporto di dipendenza da un'agenzia di viaggio e turismo, deve darne comunicazione scritta alla Direzione regionale del commercio e del turismo per [...]
Art. 16.      Per «requisiti strutturali minimi» di cui all'articolo 5, dodicesimo comma, della legge, si intende:
Art. 17.      La comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge dev'essere fatta per iscritto all'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio almeno una settimana prima della [...]
Art. 18.      Le agenzie devono trasmettere alla Direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, nei termini e con le [...]
Art. 19.      Qualora un'agenzia pubblicizzi e diffonda in qualsiasi forma programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzate da altre agenzie [...]
Art. 20.      La documentazione di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge, deve essere inviata in copia autentica, e le indicazioni concernenti il responsabile delle attività turistiche devono essere [...]
Art. 21.      Le bozze dei programmi di viaggio di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge devono essere inviate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio [...]
Art. 22.      La Direzione regionale del commercio e del turismo potrà chiedere il parere del Ministero per il turismo e lo spettacolo, in merito all'operatività a livello nazionale di singole associazioni [...]
Art. 23.      Per gite occasionali organizzate ed effettuate ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge, si intendono gite che si svolgono in coincidenza di manifestazioni aventi carattere attinente [...]
Art. 24.      Per «condizioni originarie» di cui al decimo comma dell'articolo 14 della legge si intendono quelle di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 5 del presente regolamento
Art. 25.      La tassa di concessione regionale di cui all'articolo 15 della legge è sostitutiva della tassa di concessione governativa dovuta in forza di quanto disposto dall'art. 5 del Regio decreto legge [...]
Art. 26.      (Omissis)


§ 3.18.71 - D.P.G.R. 12 settembre 1985, n. 0475.

Revoca dei DD.P.G.R. 22 giugno 1983, n. 0303/Pres. e 19 dicembre 1983, n. 0684/Pres. ed approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo», così come modificata ed integrata con legge regionale 30 aprile 1985, n. 16.

(B.U. 19 dicembre 1985, n. 126).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     PREMESSO che, con D.P.G.R. 22 giugno 1983, n. 0303/Pres., registrato alla Corte dei Conti in data 8 agosto 1983, registro 12, foglio 39 e pubblicato sul B.U.R. n. 89 del 25 agosto 1983, integrato con D.P.G.R. 19 dicembre 1983, n. 0684/Pres., registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 1984, registro 1, foglio 75 e pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 24 gennaio 1984, è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 della stessa legge regionale;

     CONSIDERATO che, in seguito all'entrata in vigore della L.R. 3 aprile 1985, n. 16, la materia disciplinata dalla citata L.R. n. 90/1982 è stata sottoposta a sostanziali modifiche ed integrazioni;

     RITENUTO necessario provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento di esecuzione della suindicata disciplina normativa, non ritenendosi opportuno procedere a una mera revisione dell'attuale testo, data la molteplicità delle modifiche e delle disposizioni in esso introdotta «ex novo»;

     RITENUTO pertanto di abrogare il regolamento vigente e di sostituirlo con il testo allegato al presente provvedimento;

     VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

     RICHIAMATE:

     - la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90;

     - la legge regionale 13 giugno 1983, n. 50;

     - la legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale, 30 agosto 1985, n. 4133:

 

DECRETA

 

     Sono revocati, per i motivi illustrati in narrativa, il D.P.G.R. n. 0303/Pres. dd. 22 giugno 1983 ed D.P.G.R. n. 0684/Pres. dd. 19 dicembre 1983.

     É approvato, in sostituzione del precedente regolamento, il nuovo regolamento di esecuzione della L.R. 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, così come ulteriormente modificata ed integrata con L.R. 3 aprile 1985, n. 16, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

 

REGOLAMENTO

DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90 E SUCCESSIVE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,

«DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO»

 

Art. 1.

     Con i termini «legge» ed «agenzie» si intendono, rispettivamente, la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni e le agenzie di viaggio e turismo.

 

     Art. 2.

     Le imprese di cui all'articolo 1 della legge possono assumere una qualsiasi delle forme giuridiche previste dal codice civile.

 

     Art. 3.

     Con il termine di «escursioni» di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 1, della legge, si intendono spostamenti non eccedenti le 48 ore, comprendenti un solo pernottamento e limitati alle regioni contermini del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4.

     L'assistenza di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 7, della legge, si intende estensivamente riferita al rilascio di qualsiasi documento necessario per l'espatrio.

 

     Art. 5.

     Per ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia, il titolare o il gestore dell'impresa o il legale rappresentante della società o l'institore preposto deve presentare all'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio una domanda in carta da bollo conforme alle vigenti disposizioni, nella quale dovrà dichiarare specificatamente sotto la propria responsabilità:

     1) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     2) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, né di trovarsi nelle condizioni previste dal n. 2 dello stesso articolo;

     3) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

     4) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; qualora vi si sia contravvenuto, dovrà essere specificatamente dichiarato;

     5) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione. Di non essere interdetto o inabilitato;

     6) il tipo di attività che l'agenzia intende svolgere tra quelle previste dall'articolo 2, primo comma, lettere «a» e «b», della legge;

     7) la denominazione che si intende adottare per l'agenzia;

     8) nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al terzo o al quarto comma dell'articolo 5 della legge, dovrà inoltre essere indicata la persona dipendente dell'agenzia ovvero della filiale, in possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     La domanda dovrà essere sottoscritta in calce e la firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Alla domanda dovranno essere allegati:

     a) certificato di iscrizione, eventualmente provvisoria, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     b) copia autentica dell'atto costitutivo della società, in caso di società;

     c) copia autentica della procura, in caso di institore o gestore;

     d) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.

     Nel caso in cui venga rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente primo comma, il titolare della stessa, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, dovrà presentare, alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, il certificato di iscrizione definitiva alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

     La direzione regionale del commercio e del turismo può accertare d'ufficio la sussistenza dei requisiti dichiarati ai punti 1 e 5 di cui al precedente primo comma e può provvedere in ogni momento ad accertarne la persistenza.

     Qualora sopraggiungano circostanze che mutino i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5, l'interessato, entro 30 giorni, dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

 

     Art. 6.

     Ai sensi di quanto disposto dal tredicesimo comma dell'articolo 3 della legge, vengono considerate modificazioni alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione [1]:

     a) la modifica delle attività che si intende svolgere, con riferimento alle lettere «a» e «b» di cui all'articolo 2, primo comma, della legge;

     b) la modifica dell'imprenditore o del legale rappresentante della società titolare dell'autorizzazione ovvero dell'institore o del gestore dell'impresa;

     c) il trasferimento della sede o della filiale dell'agenzia in altro Comune.

     Per la modifica di cui alla lettera «b» del precedente comma, alla domanda di nuova autorizzazione regionale deve essere allegata - oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 5, primo comma, punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento - anche copia autentica dell'atto di modifica.

     All'eventuale accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera «c» provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale.

     Non vengono considerate modificazioni comportanti il rilascio di nuova autorizzazione:

     1) la modifica della forma societaria dell'impresa;

     2) il trasferimento della sede o della filiale dell'agenzia all'interno dello stesso Comune. Nel caso di cui al precedente punto 1, entro trenta giorni dalla modifica stessa dovrà essere inviata - alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio - copia autentica dell'atto di modifica ed entro ulteriori sessanta giorni dovranno essere inviati, allo stesso Ufficio, il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, contenente la predetta modifica, nonché copia autentica dell'atto costitutivo della nuova società.

     Nel caso di cui al precedente punto 2, il trasferimento è subordinato all'accertamento, da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo, della sussistenza, nella nuova sede, dei requisiti strutturali minimi di cui all'articolo 16 del presente regolamento, previo invio - da parte del titolare dell'autorizzazione - alla Direzione stessa, per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo territorialmente competente, della pianta planimetrica dei locali proposti come nuova sede.

     La direzione regionale del commercio e del turismo può accertare d'ufficio in ogni momento, la persistenza dei requisiti strutturali di cui al precedente comma.

 

     Art. 7.

     Le date di apertura e chiusura delle agenzie e delle filiali stagionali devono essere comunicate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, almeno quindici giorni prima della programmata apertura.

 

     Art. 8.

     La cessione di un'agenzia ovvero di una filiale ad altra agenzia già operante comporta il rilascio di una nuova autorizzazione regionale.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     La polizza assicurativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge si intende a copertura dell'attività dell'impresa ed è quindi unica, anche in presenza di più filiali.

     Il contenuto minimo di essa deve essere quello previsto in materia della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, alla quale va fatto esplicito riferimento nella polizza stessa.

 

     Art. 11.

     Per «continuità ed esclusività» di cui all'articolo 5, quinto comma, della legge, si intende l'effettivo esercizio dell'attività professionale da parte del direttore tecnico, nella sede della sola agenzia o filiale di cui lo stesso risulta essere direttore tecnico.

     Nei casi in cui il direttore tecnico di un'agenzia o di una filiale sia costretto, per gravi motivi - eccettuata pertanto l'ipotesi di ferie - ad assentarsi per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi, il titolare dell'autorizzazione regionale, entro 10 giorni dal verificarsi dell'assenza, dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo territorialmente competente, allegando la documentazione comprovante i gravi motivi dell'assenza medesima.

 

     Art. 12.

     Gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge hanno luogo periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità.

     Le materie d'esame sono le seguenti:

     prova scritta:

     - traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;

     - componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

     prova orale:

     - amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;

     - legislazione turistica nazionale e regionale;

     - cenni di geografia mondiale;

     - colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta;

     - tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti e alle comunicazioni.

     Il mancato conseguimento dell'idoneità nella prova scritta comporta l'inammissibilità alla prova orale.

     La domanda di ammissione agli esami di idoneità di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge, formulata in carta legale e con firma autenticata in calce, deve essere indirizzata alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale del turismo competente per territorio e deve contenere, a pena di inammissibilità - oltre alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del presente Regolamento - l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza residenza, domicilio, titolo di studio di scuola media superiore e codice fiscale del richiedente, nonché delle lingue straniere in cui lo stesso intende sostenere l'esame con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta [3].

 

     Art. 13.

     Oltre alla riconosciuta idoneità in tutte le materie di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge, costituisce titolo valido - ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'undicesimo comma dello stesso articolo - ciascuno dei sottoelencati documenti:

     a) copia autentica della licenza di pubblica sicurezza rilasciata al sensi dell'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ovvero del provvedimento rilasciato dalla competente autorità, in cui il richiedente risulti qualificato come direttore tecnico;

     b) attestazione, rilasciata dalla Questura ovvero dalla competente autorità, in cui siano riportati gli estremi del provvedimento dal quale il richiedente risulti qualificato come direttore tecnico.

     I direttori tecnici autorizzati in altre Regioni italiane ovvero in Stati membri della Comunità economica europea, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui al primo capoverso del presente articolo, dovranno allegare alla relativa domanda - oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere «a» o «b» - anche la documentazione, rilasciata dalla competente autorità, comprovante la conoscenza della o delle lingue straniere richieste per l'ottenimento della qualifica di direttore tecnico nella Regione ovvero nello Stato di provenienza.

     La domanda di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5, undicesimo comma, della legge, dovrà essere formulata in carta legale secondo i fac-simile di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente regolamento, e la firma del richiedente - apposta in calce alla domanda stessa - dovrà essere autenticata.

 

     Art. 14.

     Il titolare dell'autorizzazione regionale che intenda sostituire il direttore tecnico dell'agenzia o di una filiale con altro direttore tecnico già iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 5, undicesimo comma della legge, deve inoltrare apposita domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

     Alla domanda, formulata in carta legale e sottoscritta - con firma autenticata in calce - sia dal titolare che dalla persona indicata quale nuovo direttore tecnico - deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di residenza e stato di famiglia in carta semplice, anche cumulativi, della persona indicata quale nuovo direttore tecnico;

     b) una marca da bollo da lire cinquemila [4].

     La Direzione regionale del commercio e del turismo provvede ad accertare d'ufficio, nei confronti del sostituto, la sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del presente regolamento, nonché ad iscrivere il nominativo dello stesso - quale nuovo direttore tecnico dell'agenzia o della filiale - nel decreto di autorizzazione.

 

     Art. 15.

     Il direttore tecnico che abbia interrotto il rapporto di dipendenza da un'agenzia di viaggio e turismo, deve darne comunicazione scritta alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

 

     Art. 16.

     Per «requisiti strutturali minimi» di cui all'articolo 5, dodicesimo comma, della legge, si intende:

     a) locali convenientemente ubicati, con arredo decoroso, attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa e sufficiente spazio per la ricezione della clientela;

     b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;

     c) assenza di promiscuità con altri ambienti od esercizi commerciali;

     d) rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'altezza minima dei locali e, rispettivamente, all'eventuale compensazione delle altezze [5].

 

     Art. 17.

     La comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge dev'essere fatta per iscritto all'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio almeno una settimana prima della programmata chiusura.

 

     Art. 18.

     Le agenzie devono trasmettere alla Direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge, le bozze dei programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni da esse organizzate.

     Trascorso il termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle bozze di cui al precedente comma, senza che vi siano state osservazioni da parte dell'Ufficio provinciale per il turismo competente, la successiva pubblicizzazione delle iniziative in qualsiasi forma e tempo, non è più soggetta alle suddette procedure.

     I programmi definitivi di viaggio devono contenere, in calce, l'indicazione «programma presentato alla Direzione regionale del commercio e del turismo», nonché la data della relativa presentazione [6].

 

     Art. 19.

     Qualora un'agenzia pubblicizzi e diffonda in qualsiasi forma programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, ed escursioni organizzate da altre agenzie aventi sede fuori del territorio regionale, all'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio dev'essere comunicato anche il nominativo dell'agenzia organizzatrice.

 

     Art. 20.

     La documentazione di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge, deve essere inviata in copia autentica, e le indicazioni concernenti il responsabile delle attività turistiche devono essere sottoscritte - con firma autenticata - sia dal legale rappresentante dell'associazione che dall'interessato.

     L'indicazione del responsabile di cui al precedente comma deve essere effettuata in ogni caso dalla sede nazionale dell'associazione.

 

     Art. 21.

     Le bozze dei programmi di viaggio di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge devono essere inviate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

     I programmi definitivi devono contenere, in calce, le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 del presente Regolamento [7].

 

     Art. 22.

     La Direzione regionale del commercio e del turismo potrà chiedere il parere del Ministero per il turismo e lo spettacolo, in merito all'operatività a livello nazionale di singole associazioni senza scopo di lucro che intendano usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 11, primo comma, della legge.

     Non si considerano comunque associazioni operanti a livello nazionale i circoli locali affiliati ad organismi associativi a carattere nazionale.

 

     Art. 23.

     Per gite occasionali organizzate ed effettuate ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge, si intendono gite che si svolgono in coincidenza di manifestazioni aventi carattere attinente alle finalità statutarie dell'associazione, limitate al territorio nazionale e, per quanto riguarda l'estero, alle Regioni contermini al Friuli-Venezia Giulia [8].

 

     Art. 24.

     Per «condizioni originarie» di cui al decimo comma dell'articolo 14 della legge si intendono quelle di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 5 del presente regolamento [9].

 

     Art. 25.

     La tassa di concessione regionale di cui all'articolo 15 della legge è sostitutiva della tassa di concessione governativa dovuta in forza di quanto disposto dall'art. 5 del Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e va pagata, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la tassa si riferisce, presso la Tesoreria regionale ovvero mediante versamento in c/c postale numero 00290346, intestato a: Cassa di Risparmio di Trieste - Tesoreria regionale

- Tasse di Concessioni regionali, via Carducci n. 7 - Trieste.

     L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere inviata all'Ufficio provinciale per il turismo competente per territorio.

     Eventuali variazioni delle modalità di versamento della tassa verranno comunicate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 26.

     (Omissis) [1]0.

 

 

 

     Allegato «A»

 

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI DIRETTORI

                     TECNICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

                      (in carta legale da lire 3.000)

 

     Alla Direzione regionale del

     COMMERCIO e del TURISMO

     per il tramite dell'

     UFFICIO PROVINCIALE PER IL TURISMO di .......................

     via .............................................. n. .......

 

     Il sottoscritto .............................................

nato a ............................................ (prov. ......)

in via/piazza ......................................... n. .......

domiciliato a ....................................................

cittadino ..................... , codice fiscale .................

tel. ..... / ....... titolare/dipendente dell'agenzia di viaggio e

turismo ........................... con sede a ..................,

già riconosciuto in possesso di tutti i requisiti professionali di

cui all'art.  5, II comma, della legge regionale 24 dicembre 1982,

n. 90   e  successive modifiche ed integrazioni (lingue straniere:

1) ............................., 2) ............................,

 

                                  CHIEDE

 

di essere  iscritto all'albo  professionale dei  direttori tecnici

del Friuli-Venezia  Giulia,  istituito  presso  codesta  Direzione

regionale ai  sensi dell'art. 5, XI comma, della L.R. n. 90/1982 e

successive modifiche ed integrazioni.

     Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

................... (prov.  ......) (ovvero  il motivo  della  non

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

2) di non aver mai riportato le condanne previste dall'art. 11 del

Testo Unico  delle leggi  di pubblica sicurezza approvato con R.D.

18 giugno  1931, n.  773, né di trovarsi nelle condizioni previste

dal n. 2 dello stesso articolo;

3) di  non aver  procedimenti penali pendenti a proprio carico fra

quelli di  cui all'art. 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica

sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; (qualora essi

sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati);

4) di  non aver  contravvenuto all'obbligo  di cui  all'art. 12 del

Testo Unico  delle leggi  di pubblica sicurezza approvato con R.D.

18 giugno  1931, n.  773; (qualora  vi  sia  contravvenuto,  dovrà

essere specificatamente dichiarato);

5) di  non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in

giudicato né  sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta

la riabilitazione. Di non essere interdetto o inabilitato.

     Allega, alla  presente domanda, copia autentica della licenza

di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura di ...............

in data ........... comprovante la propria qualifica professionale

di  direttore   tecnico  (ovvero  un'attestazione  della  Questura

medesima o della competente autorità, da cui risultino gli estremi

della licenza stessa o, rispettivamente, del provvedimento ad essa

equivalente) [1]1.

     Distinti saluti.

.........................           ..............................

     (data)                            firma (autenticata) [1]2

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[4] Lettera così modificata a seguito dell'elevazione delle marche da bollo, giusta art. 4 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0l39/Pres.

[5] Lettera cosi modificata con D.P.G.R. 5 febbraio 1986, n. 057/Pres. pubblicato in B.U.R. n. 41/1986.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 del D.P.G.R. 27 aprile 1988 n. 0139/Pres.

[1]10 Articolo abrogato dall'art. 9 del D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139/Pres.

[1]11 In caso di direttore tecnico autorizzato in altra Regione italiana ovvero in uno Stato membro della C.E.E., deve essere allegata anche l'attestazione - rilasciata dalla competente autorità - comprovante la conoscenza, da parte dell'interessato, della o delle lingue straniere richieste per l'ottenimento della qualifica di direttore tecnico nella Regione ovvero nello Stato di provenienza.

[1]12 La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.