§ 3.18.23 - Legge Regionale 21 giugno 1975, n. 41.
Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per l'acquisizione degli stabilimenti termali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:21/06/1975
Numero:41


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al Comune di Arta Terme per l'acquisizione in proprietà, anche in forma consorziale, degli [...]
Art. 2.      Nella spesa ammissibile al contributo possono essere compresi:
Art. 3.      Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4.      Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 [...]


§ 3.18.23 - Legge Regionale 21 giugno 1975, n. 41. [1]

Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per l'acquisizione degli stabilimenti termali. [2]

(B.U. 23 giugno 1975, n. 42).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al Comune di Arta Terme per l'acquisizione in proprietà, anche in forma consorziale, degli stabilimenti termali della Società «Fonte Pudia» S.p.A. siti in Comune di Arta Terme.

 

     Art. 2.

     Nella spesa ammissibile al contributo possono essere compresi:

     a) l'acquisto degli immobili e delle pertinenze;

     b) l'arredamento;

     c) gli impianti fissi e mobili e le relative attrezzature medico- sanitarie.

 

     Art. 3.

     Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, previa deliberazione della Giunta regionale.

     L'erogazione del contributo ha luogo in base ai relativi contratti.

 

     Art. 4.

     Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 6814 con la denominazione: «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per l'acquisizione degli stabilimenti termali della Società Fonte Pudia S.p.A. siti in Comune di Arta Terme» e con lo stanziamento di lire 300 milioni. A fronte del suddetto onere di lire 300 milioni si provvede:

     - per lire 200 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (Rubrica n. 11 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

     - per lire 30 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 dello stesso stato di previsione;

     - per lire 70 milioni mediante prelevamento, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (di cui 50 milioni della Rubrica n. 2 e 20 milioni della Rubrica n. 4 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.