§ 3.17.38 - Legge Regionale 30 ottobre 1995, n. 41.
Norme finanziarie in materia di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:30/10/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Contributi all'IRFoP per il funzionamento).
Art. 2.  (Entrata in vigore).


§ 3.17.38 - Legge Regionale 30 ottobre 1995, n. 41. [1]

Norme finanziarie in materia di formazione professionale.

(B.U. 8 novembre 1995, n. 45).

 

Art. 1. (Contributi all'IRFoP per il funzionamento).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 3.750 milioni per l'anno 1996.

     2. Il predetto onere di lire 3.750 milioni fa carico al capitolo 5850 dello-stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997, il cui stanziamento è elevato di lire 3.750 milioni per l'anno 1996.

     3. All'onere di lire 3.750 milioni per l'anno 1996 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 28 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

 

     Art. 2. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.