§ 3.17.37 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 12.
Progetto obiettivo di formazione-lavoro per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche e scienze economiche e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:15/04/1993
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Tipologia del rapporto di lavoro.
Art. 3.  Selezione dei candidati.
Art. 4.  Commissione d'esame.
Art. 5.  Progetto di formazione-lavoro.
Art. 6.  Regolamento.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 3.17.37 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 12. [1]

Progetto obiettivo di formazione-lavoro per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche e scienze economiche e bancarie assunti a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

(B.U. 16 aprile 1993, n. 25 - Suppl. straord.).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. In conformità ai principi ed agli indirizzi di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la presente legge disciplina i criteri e le modalità per la realizzazione di un progetto di formazione- lavoro, di durata quadriennale, articolato in corsi di durata annuale, finalizzati all'addestramento di laureati in giurisprudenza, in economica e commercio, scienze politiche e scienze economiche e bancarie, con l'obiettivo di rendere disponibili, per il Servizio sanitario nazionale, attraverso una specifica qualificazione, professionalità con preparazione adeguata alle necessità connesse al processo innovativo e di riordino del Servizio sanitario stesso.

 

     Art. 2. Tipologia del rapporto di lavoro.

     1. Per i fini di cui all'articolo 1, per ciascuno degli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, è assunto, con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, personale laureato in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche e scienze economiche e bancarie, per un massimo di quindici unità per ciascuno degli anni indicati.

     2. All'assunzione di cui al comma 1 provvede, di anno in anno, l'Unità sanitaria locale individuata con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base di un contratto-tipo, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 6, nel quale sono altresì stabiliti i contenuti del rapporto di lavoro.

     3. Al personale assunto compete il trattamento economico iniziale previsto per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo.

     4. Alla scadenza dell'anno, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto di lavoro con il Servizio sanitario regionale, non potendosi costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto.

 

     Art. 3. Selezione dei candidati.

     1. L'assunzione del personale si effettua tramite selezione per titoli ed esami e si espleta secondo il regolamento di cui all'articolo 6, in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127.

     2. L'Unità sanitaria locale di cui all'articolo 2, comma 2, bandisce apposito avviso di selezione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, recante l'indicazione del numero dei posti messi a concorso, dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti, delle materie d'esame e delle modalità di espletamento delle prove.

     3. Le prove devono consentire, l'accertamento dei requisiti culturali e professionali, nonché della capacità dei candidati a svolgere funzioni di coordinamento di gruppi operativi e ad assumere le derivanti responsabilità gestionali.

     4. I candidati vincitori della selezione accedono all'attività di formazione di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. Commissione d'esame.

     1. Per l'espletamento delle selezioni indicate all'articolo 3, viene nominata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un'apposita commissione presieduta da un dirigente amministrativo della Regione e composta da un dirigente amministrativo del Servizio sanitario nazionale e da due esperti, estranei al Servizio sanitario nazionale, scelti tra docenti universitari, liberi professionisti, magistrati, qualificati nelle aree formative indicate all'articolo 5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione.

     2. Ai componenti la Commissione sono attribuiti i compensi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.

 

     Art. 5. Progetto di formazione-lavoro.

     1. Il coordinamento, l'organizzazione e la vigilanza del progetto di formazione-lavoro di cui all'articolo 1 sono affidati alla Direzione regionale della sanità, che si avvale della collaborazione dell'I.R.Fo.P. e della eventuale consulenza di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati in materia di formazione di personale.

     2. Il progetto di formazione-lavoro è organizzato tramite corsi teorico-pratici ed attività di tirocinio, articolati nelle seguenti aree:

     a) area della gestione economico-finanziaria;

     b) area dell'amministrazione del personale;

     c) area dell'acquisto di beni e servizi e dell'amministrazione del patrimonio.

     3. I corsi teorico-pratici hanno durata semestrale. Nel secondo semestre il personale è ammesso al tirocinio pratico, inerente allo svolgimento di compiti istituzionali, da effettuarsi presso le strutture del Servizio sanitario regionale e presso gli uffici dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Regolamento.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato apposito regolamento, nel quale sono definiti:

     a) le modalità di partecipazione dei candidati alle prove di selezione, il contenuto ed i criteri di valutazione delle stesse, in conformità ai requisiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127;

     b) l'articolazione del contratto-tipo per l'assunzione del personale, nel quale sono stabiliti i contenuti del rapporto di lavoro;

     c) l'istituzione dei corsi teorico-pratici e le indicazioni per l'organizzazione, con particolare riferimento al programma di studio, alla metodologia didattica ed alla verifica dei risultati, ai fini del rilascio dell'attestato regionale di frequenza;

     d) la determinazione delle unità di personale da assegnare, di anno in anno, a ciascuna delle aree formative di cui all'articolo 5, comma 3, tenendo conto del fabbisogno di personale amministrativo di carriera direttiva, rilevabile dagli organici delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ad apposita quota del Fondo sanitario nazionale attribuita, con vincolo di destinazione, alla Unità sanitaria locale di cui all'articolo 2, comma 2.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.