§ 3.14.26 - Legge Regionale 1 dicembre 1986, n. 51.
Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:01/12/1986
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione [...]
Art. 2.      I contributi di cui al precedente articolo 1 verranno versati direttamente agli istituti mutuanti in un'unica soluzione.
Art. 3.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.300 milioni [...]
Art. 4.      L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni, cui i [...]
Art. 5.      Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano anche per l'erogazione dei ratei di contributo concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      All'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.14.26 - Legge Regionale 1 dicembre 1986, n. 51.

Interventi finanziari nonché modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti il settore del commercio.

(B.U. 2 dicembre 1986, n. 123).

 

CAPO I

Interventi finanziari a favore del commercio

 

Art. 1.

     Con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore del commercio, previste dall'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in accoglimento delle domande validamente presentate ai fini previsti dal citato comma, un contributo una tantum pari al totale delle quote non erogate.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono stati ammessi a contributo dalla Giunta regionale o in ordine ai quali è stato emesso formale decreto di concessione di contributo, a concedere un contributo una tantum corrispondente all'ammontare delle quote scadute e non pagate.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui al precedente articolo 1 verranno versati direttamente agli istituti mutuanti in un'unica soluzione.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l'anno 1987.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione

regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6556 con

la denominazione: «Contributi una tantum a favore delle iniziative già

ammesse ai contributi sugli interessi dei mutui contratti per la

realizzazione di programmi d'investimento da parte di imprese commerciali

nei Comuni terremotati in applicazione dell'articolo 2 della legge

regionale 3 giugno 1978, n. 49» e con lo stanziamento complessivo, in

termini di competenza, di lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire

1.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.300 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 1.000 milioni relativi all'anno 1986 mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1985 con il rendiconto generale per l'esercizio 1985, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2038 del 24 aprile 1986;

     - per le restanti lire 1.300 milioni, relativi all'anno 1987, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 per gli importi a fianco di ciascuno segnati:

     - capitolo 1953: lire 800 milioni

     - capitolo 1954: lire 500 milioni

     Sul precitato capitolo 6556 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1986.

 

CAPO II

Modifiche alle leggi regionali 3 giugno 1978, n. 49 e 5 giugno 1967, n. 9

 

     Art. 4.

     L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è subordinata alla persistenza della destinazione dei beni, cui i contributi sono stati destinati, alle finalità che ne hanno determinato la concessione.

     Per l'erogazione delle rate dei contributi di cui al comma precedente non è necessario il rilascio di alcuna attestazione da parte dell'istituto finanziatore o degli uffici o enti competenti. É peraltro fatto obbligo agli enti mutuanti di comunicare alla Direzione regionale del commercio e del turismo, fornendo la relativa documentazione, qualsiasi mutamento delle condizioni stabilite dal decreto di concessione ed in particolare:

     a) mutamenti nella destinazione economica dei beni per i quali il contributo è stato concesso;

     b) mutamenti nella situazione giuridica dell'impresa beneficiaria;

     c) variazioni della durata e dell'ammontare del mutuo o del finanziamento cui si riferisce il contributo.

 

     Art. 5.

     Le norme di cui al precedente articolo 4 si applicano anche per l'erogazione dei ratei di contributo concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

 

CAPO III

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25

 

     Art. 6.

     (Omissis) [1].

 

CAPO IV

  Integrazione della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive

modifiche

 

     Art. 7.

     All'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis) [2].

 

CAPO V

Disposizione finale

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme modificative e sostitutive degli artt. 4, 6, 7 e 7 bis della L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

[2] Lettera già inserita nel testo della legge originaria.