§ 3.14.22 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 86.
Integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, concernente interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:14/12/1982
Numero:86


Sommario
Art. 1.      I contributi di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo» possono essere concessi, con le modalità previste [...]
Art. 2.      Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.14.22 - Legge Regionale 14 dicembre 1982, n. 86.

Integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, concernente interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.

(B.U. 14 dicembre 1982, n. 113).

 

Art. 1.

     I contributi di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25: «Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo» possono essere concessi, con le modalità previste dalla stessa legge, anche alle piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

     Costituisce ragione di priorità per l'accoglimento delle domande presentate dalle imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sussistenza nel programma di intervento di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) miglioramento del servizio sotto il profilo igienico-sanitario;

     b) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona indicata dall'autorità comunale.

 

     Art. 2.

     Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, come integrata dal precedente articolo 1, le imprese che siano iscritte da almeno un anno negli appositi registri.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.