§ 3.11.23 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 13.
Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:15/04/1993
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Norma di indirizzo programmatico.
Art. 2.  Riassetto delle partecipazioni nel settore finanziario.
Art. 3.  Riassetto delle partecipazioni nel settore infrastrutturale.
Art. 4.  Norme finanziarie.
Art. 5.  Norme finanziarie.


§ 3.11.23 - Legge Regionale 15 aprile 1993, n. 13. [1]

Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale.

(B.U. 16 aprile 1993, n. 25 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Norma di indirizzo programmatico.

     1. La Regione, al fine di realizzare condizioni di massima efficacia e sinergia nell'attuazione delle attività affidate alle società partecipate, si propone l'obiettivo di pervenire ad una complessiva razionalizzazione degli assetti societari.

     2. In funzione delle finalità di cui al comma 1, la Regione individua come fondamentali e prevalenti gli interventi diretti ad unificare l'organizzazione ed il controllo dell'operatività nel campo finanziario ed in quello delle infrastrutture viarie ed autostradali alla cui attuazione sono preordinate le disposizioni contenute nei successivi articoli.

 

     Art. 2. Riassetto delle partecipazioni nel settore finanziario.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Finanziaria regionale Friulia S.p.A., mediante conferimento delle azioni della Friulia Lis S.p.A., costituenti l'intera partecipazione della Regione nella predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

     2. Il valore capitale delle azioni della Friulia S.p.A. da assegnare alla Regione, ai fini dell'attuazione dell'operazione di cui al comma 1, è commisurato al valore effettivo delle azioni conferite, da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto della Friulia Lis S.p.A. e sulla base di apposita perizia asseverata.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Friulia S.p.A.

 

     Art. 3. Riassetto delle partecipazioni nel settore infrastrutturale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Autovie Venete S.p.A., mediante conferimento delle azioni della Autovie Servizi S.p.A., costituenti l'intera partecipazione della Regione nella predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

     2. Il valore capitale delle azioni della Autovie Venete S.p.A. da assegnare alla Regione, ai fini dell'attuazione dell'operazione di conversione di cui al comma 1, è commisurato al valore effettivo delle azioni cedute da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto della Autovie Servizi S.p.A. e sulla base di apposita perizia asseverata.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Autovie Venete S.p.A.

 

     Art. 4. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 23.048.190.000 per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1579 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di nuove azioni della Finanziaria regionale Friulia S.p.a. mediante conferimento del pacchetto azionario della Finanziaria regionale Friulia Lis S.p.A. ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 23.048.190.000 per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 23.048.190.000 per l'anno 1993, si provvede con l'entrata, di pari importo, derivante dall'operazione di cui all'articolo 2.

     4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - al Titolo IV - Categoria 4.1. il capitolo 1304 (4.1.0.) con la denominazione «Entrate derivanti dal conferimento del pacchetto azionario della Finanziaria regionale Friulia Lis S.p.a. alla Finanziaria regionale Friulia S.p.a. ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 23.048.190.000 per l'anno 1993.

 

     Art. 5. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 33.350 milioni per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1580 (2.1.251.3.09.18) con la denominazione «Acquisto di nuove azioni della Autovie Venete S.p.A. mediante conferimento del pacchetto azionario della Autovie Servizi S.p.A. ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 33.350 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 33.350 milioni per l'anno 1993, si provvede con l'entrata, di pari importo, derivante dall'operazione di cui all'articolo 3.

     4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - al Titolo IV - Categoria 4.1. il capitolo 1305 - 4.1.0. - con la denominazione «Entrate derivanti dal conferimento del pacchetto azionario della Autovie Servizi S.p.A. alla Autovie Venete S.p.A. ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 33.350 milioni per l'anno 1993.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.