§ 3.11.22 - D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 0450.
Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:23/08/1990
Numero:0450


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Modalità di presentazione delle domande inoltrate ai sensi dell'art. 7 lettera a).
Art. 3.  Modalità di presentazione delle domande inoltrate ai sensi dell'art. 7, lettera b).
Art. 4.  Modalità di presentazione del consuntivo delle domande di cui all'art. 7, lett. b).


§ 3.11.22 - D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 0450.

Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.

(B.U. 10 maggio 1991, n. 62).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, recante «Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale, nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PP.SS.»;

     RITENUTA l'opportunità di determinare tramite Regolamento le modalità di attuazione degli interventi di cui all'art. 7, in quanto esse rappresentano fattispecie di carattere generale;

     VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo di coordinamento in data 29 novembre 1989;

     VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive in data 25 gennaio 1990;

     VISTO l'art. 42 dello statuto di autonomia;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3718 del 20 luglio 1990;

 

DECRETA

 

     E' approvato il Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

 

Regolamento per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7 della

legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1) L'art. 7 della legge regionale 45/86 favorisce la nascita dei nuovi insediamenti produttivi promossi nei centri di innovazione industriale.

     2) I beneficiari sono quindi le aziende produttive che abbiano ottenuto da un centro di innovazione industriale il benestare ad allocarsi all'interno del centro stesso, usufruendo dei servizi comuni messi a disposizione da quest'ultimo.

     3) I beneficiari di cui sopra, a fronte di programmi di investimento relativi a nuovi investimenti possono essere ammessi a godere di contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% della spesa ammissibile per l'acquisto di brevetti o l'acquisto di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e contributi in conto capitale fino alla misura massima del 20% delle spese ammissibili per acquisto di macchinari ed attrezzature industriali.

     4) Non sono ammesse a contributo le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 2. Modalità di presentazione delle domande inoltrate ai sensi dell'art. 7 lettera a).

     1) Le domande vanno inoltrate in carta legale alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale dell'industria - via Trento, 2 - Trieste.

     2) Nella domanda vanno chiaramente esposti tutti gli elementi necessari ad identificare l'impresa che attua l'intervento (ragione sociale, sede legale) e la cifra globale dell'investimento su cui si chiede il contributo.

     3) La domanda sarà corredata dai seguenti allegati:

     3.1 Certificato di iscrizione alla CCIAA.

     3.2 Una relazione sulla rilevanza, sulle dimensioni e sulle proiezioni sotto il profilo economico produttivo e occupazionale dell'azienda con particolare riguardo ai contenuti di carattere tecnologico e innovativo dell'iniziativa e sulla connessione tra l'attività produttiva da svolgere ed il brevetto o il diritto di utilizzazione di tecnologia di cui è previsto l'acquisto.

     3.3 Preventivo delle spese da sostenersi.

     3.4 Dichiarazione del legale rappresentante attestante gli eventuali altri contributi o finanziamenti richiesti o concessi su leggi statali o regionali per il medesimo investimento.

     3.5 Dichiarazione resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4/1/68, n. 15, attestante che nei confronti dei lavoratori vengono osservate la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli eventuali accordi integrativi.

     3.6 Documentazione da cui risulti l'accettazione, da parte degli organi gestionali del centro di innovazione industriale, a che il nuovo insediamento produttivo si allochi nel centro stesso, con specificazione delle modalità e condizioni inerenti.

     3.7 a) Nel caso di acquisto di brevetto verrà allegato:

     - copia autentica del brevetto rilasciato dall'Ufficio centrale brevetti italiano o dall'Ufficio brevetti europeo, nel caso di brevetto richiamante l'Italia, con copia autentica del verbale di deposito della traduzione all'U.C.B.;

     - relazione asserverata redatta da un tecnico iscritto in un Albo o Collegio professionale competente per materia, attestante l'utilità del brevetto in relazione all'attività produttiva da svolgere e la congruità del prezzo esposto.

     A consuntivo verrà presentata copia autentica del contratto di compravendita regolarmente registrato, quietanza di pagamento e stato vita ufficiale del brevetto, aggiornato a non oltre due mesi dalla data di presentazione del consuntivo.

     3.7 b) Nel caso in cui al momento della domanda non sia producibile la copia autentica del brevetto di cui alla voce a) verrà allegato:

     - copia autentica del verbale di deposito della domanda di brevetto rilasciato dall'UPICA competente ovvero dall'Ufficio brevetti europeo, nel caso di domande per brevetto richiamante l'Italia, con copia autentica del verbale di deposito della traduzione all'U.C.B.;

     - relazione asserverata redatta da un tecnico iscritto in un Albo o Collegio professionale competente per materia, attestante l'utilità del brevetto in relazione all'attività produttiva da svolgere e la congruità del prezzo esposto.

     A consuntivo verrà presentata copia autentica del contratto di compravendita regolarmente registrato, quietanza di pagamento, copia autentica del brevetto rilasciato dall'Ufficio centrale brevetti o dall'Ufficio brevetti europeo, nel caso di brevetto richiamante l'Italia, con copia autentica del verbale di deposito della traduzione all'U.C.B. e stato vita del brevetto aggiornato a non oltre due mesi dalla data di presentazione del consuntivo.

     3.8 Nel caso di acquisto di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive se queste sono legate ad un brevetto o domanda di brevetto, valgono gli stessi allegati di cui al numero precedente; se le nuove tecnologie non sono legate a brevetto o domanda di brevetto verrà allegata una relazione asseverata redatta da un tecnico iscritto in un Albo o Collegio professionale competente per materia, descrivente compiutamente detta nuova tecnologia produttiva e ciò che con essa viene trasmesso ed attestante la novità, la utilità della tecnologia, in relazione all'attività produttiva da svolgere e la congruità del prezzo esposto.

     A consuntivo verrà presentata copia autentica del contratto di compravendita regolarmente registrato e quietanza di pagamento.

 

     Art. 3. Modalità di presentazione delle domande inoltrate ai sensi dell'art. 7, lettera b).

     1) La domanda va inoltrata in carta legale alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale dell'industria - via Trento, 2 - Trieste.

     2) Nella domanda vanno chiaramente esposti tutti gli elementi necessari ad identificare l'impresa che attua l'intervento (ragione sociale, sede legale) e la cifra globale dell'investimento su cui si chiede il contributo.

     3) La domanda sarà corredata dai seguenti allegati:

     3.1 certificato di iscrizione alla CCIAA.

     3.2 Una relazione sulla rilevanza, dimensioni e proiezioni sotto l'aspetto economico produttivo e occupazionale dell'azienda, con riguardo ai contenuti di carattere tecnologico e innovativo dell'iniziativa.

     3.3 Preventivo delle spese da sostenersi.

     3.4 Dichiarazione del legale rappresentante attestante gli eventuali altri contributi o finanziamenti richiesti o concessi su leggi statali o regionali per il medesimo intervento.

     3.5 Dichiarazione resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che nei confronti dei lavoratori vengono osservate la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli eventuali accordi integrativi.

     3.6 Documentazione da cui risulti l'accettazione, da parte degli organi gestionali del centro dl innovazione industriale, a che il nuovo insediamento produttivo si allochi nel centro stesso, con specificazione delle modalità e condizioni inerenti.

 

     Art. 4. Modalità di presentazione del consuntivo delle domande di cui all'art. 7, lett. b).

     1) A consuntivo l'Amministrazione regionale provvederà ad annullare con proprio timbro gli originali delle fatture. Dette fatture dovranno già essere quietanzate con timbro e firma del fornitore o con tratta bancaria o altri mezzi equipollenti.

     2) L'elenco delle spese unitamente alle copie autenticate delle fatture ed alle altre documentazioni di spesa dovranno essere inoltrati alla Direzione regionale dell'industria.

     3) Nel caso in cui il piano di intervento e l'attuazione dell'iniziativa sia stata divisa già a preventivo in lotti funzionali di intervento, il beneficiario potrà richiedere la liquidazione del contributo a conclusione di ogni singolo lotto realizzato e regolarmente documentato.