§ 3.11.20 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 14.
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per azioni «Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica» con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:26/03/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione della rilevanza strategica che, anche in riferimento alla apertura del mercato unico europeo, assumono per il sistema delle imprese industriali del Friuli-Venezia Giulia la [...]
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990


§ 3.11.20 - Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 14. [1]

Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla Società per azioni «Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica» con sede in Pordenone.

(B.U. 27 marzo 1990, n. 42).

 

Art. 1.

     1. In considerazione della rilevanza strategica che, anche in riferimento alla apertura del mercato unico europeo, assumono per il sistema delle imprese industriali del Friuli-Venezia Giulia la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative, l'affermarsi di sistemi avanzati di automazione ed il consolidarsi di procedure di certificazione di processo e di prodotto, l'Amministrazione regionale può partecipare alla Società per Azioni «Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica», con sede di Pordenone, avente per finalità sociale lo sviluppo delle attività sopra indicate.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizione di nuove azioni della società medesima da emettere.

     3. La partecipazione al capitale sociale del Cerit S.p.A. da parte dell'Amministrazione regionale unitamente alla Finanziaria regionale Friulia S.p.A. non potrà superare la percentuale del 35%.

     4. Le modalità di partecipazione nonché i tempi e le condizioni per la permanenza nel capitale sociale vengono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1559 (2.1.254.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di nuove azioni del «Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica - S.p.A. di Pordenone» e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sul precitato capitolo 1559 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.