§ 3.11.1 - Legge Regionale 13 agosto 1965, n. 14.
Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:13/08/1965
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio della regione e lo sviluppo di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare [...]
Art. 2.      All'onere di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 3.11.1 - Legge Regionale 13 agosto 1965, n. 14.

Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine.

(B.U. 17 agosto 1965, n. 14).

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare la realizzazione di nuove iniziative industriali nel territorio della regione e lo sviluppo di quelle esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese situate nel territorio della provincia di Udine, fino ad un ammontare di spesa di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, a fronte degli investimenti effettuati dall'istituto di Mediocredito, siano rimunerate con l'interesse, che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del Credito e che, comunque, non potrà essere inferiore al 3,50% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni, e non prima del 1º luglio 1970, secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto [1].

     Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 2.500.000.000 (due miliardi e cinquecento milioni), derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede con lo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 25212581 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Vale anche la proroga del termine di cui al presente comma introdotto dall'art. 3 della L.R. 13 maggio 1975, n. 22.