§ 3.8.15 - Legge Regionale 23 febbraio 1981, n. 12.
Indennità a favore dei Presidenti e dei componenti dei Comitati provinciali della caccia e relative commissioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:23/02/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Indennità di carica.
Art. 2.  Indennità di presenza.
Art. 3.  Procedimento.
Art. 4.  Divieto di cumulo.
Art. 5.  Viaggi e missioni.


§ 3.8.15 - Legge Regionale 23 febbraio 1981, n. 12.

Indennità a favore dei Presidenti e dei componenti dei Comitati provinciali della caccia e relative commissioni.

(B.U. 23 febbraio 1981, n. 23).

 

Art. 1. Indennità di carica.

     Al Presidente del Comitato provinciale della caccia può essere assegnata una indennità mensile di carica di importo lordo non superiore alla metà di quella assegnata al Presidente della Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 [1].

 

     Art. 2. Indennità di presenza.

     Ai componenti il Comitato provinciale della caccia ed ai Presidenti e componenti delle Commissioni operanti presso il detto Comitato, previste da leggi statali e regionali o da apposite norme regolamentari, può essere assegnata una indennità di presenza di lire 40.000 lorde per ogni giornata di partecipazione ai lavori di detti Consessi [2].

 

     Art. 3. Procedimento.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti possono essere istituite con decorrenza dall'1 gennaio 1981 mediante apposita deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per i successivi esercizi finanziari le dette indennità dovranno essere istituite dal Consiglio provinciale mediante apposita deliberazione da adottarsi in concomitanza con la adozione del bilancio preventivo.

 

     Art. 4. Divieto di cumulo.

     La indennità di carica di cui all'articolo 1 non può essere cumulata con quella di Presidente di Amministrazione provinciale o di Assessore provinciale nè con la indennità di presenza di cui all'articolo 2.

     La indennità di presenza di cui all'articolo 2 non può essere cumulata con analoga indennità spettante per la partecipazione, nella stessa giornata, ai lavori di più consessi operanti in seno al Comitato provinciale della caccia, alla Amministrazione provinciale o ad altre Amministrazioni locali.

 

     Art. 5. Viaggi e missioni.

     Per quanto attiene al rimborso delle spese di viaggio eventualmente spettanti per l'accesso alla sede del Comitato provinciale della caccia o per viaggi fuori sede, ed al trattamento di missione eventualmente dovuto per le trasferte compiute nell'interesse del Comitato, troveranno applicazione le disposizioni di legge statali riguardanti gli amministratori comunali e provinciali.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 18 della L.R. 8 gennaio 1987, n. 1 e così modificato dall'art 14 della L.R. 13 giugno 1988, n. 45.

[2] L'originario importo di lire 20.000 lorde è stato così elevato dall'art. 15 della L.R. 13 giugno 1988, n. 45.